Pensione privilegiata: fibrillazione atriale interdipendente con ipertensione (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 37 del 10.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini del riconoscimento della pensione privilegiata, l’interdipendenza tra una patologia già ascritta al servizio e una ulteriore infermità va accertata sul piano medico-legale, verificando se la prima abbia costituito momento rivelatore o causale della seconda. La fibrillazione atriale recidivante, insorta in soggetto affetto da ipertensione arteriosa già riconosciuta dipendente da causa di servizio, è interdipendente con questa, quale danno d’organo cronico da insulto sfigmico, con ascrizione alla 7^ categoria di tabella A e cumulo complessivo in 3^ categoria di tabella A. Restano invece escluse dal nesso l’aterosclerosi carotidea e l’emiparesi da ictus, riconducibili a fattori di rischio endogeni. La domanda di equo indennizzo esula dalla giurisdizione contabile e appartiene al giudice amministrativo.

Il Fatto

Il ricorrente, ex dipendente del Ministero dell’Interno – Polizia di Stato, collocato in quiescenza per fisica inabilità, fruiva di pensione privilegiata di 4^ categoria per l’infermità “ipertensione arteriosa” riconosciuta dipendente da causa di servizio. Con istanze del 2015 e del 2016 aveva chiesto il riconoscimento della dipendenza dal servizio, o comunque dell’interdipendenza con l’ipertensione, di tre ulteriori patologie: aterosclerosi carotidea bilaterale, emiparesi destra da ictus cerebri e fibrillazione atriale recidivante, oltre all’equo indennizzo.

Il Ministero, conformandosi al parere negativo del Comitato di verifica per le cause di servizio, aveva respinto l’istanza con decreto del 19 marzo 2019. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti alla Corte dei conti, chiedendo il miglioramento della pensione privilegiata e l’attribuzione dell’equo indennizzo. L’INPS ha eccepito la prescrizione quinquennale dei ratei e, quanto all’equo indennizzo, il difetto di legittimazione passiva e di giurisdizione.

La Motivazione della Corte

Il giudice monocratico ricostruisce il quadro normativo di riferimento, individuandolo negli artt. 64 e 67 d.P.R. n. 1092/1973, che subordinano il trattamento privilegiato alla derivazione dell’infermità da fatti o eventi di servizio quali causa o concausa efficiente e determinante. Richiama quindi l’orientamento consolidato secondo cui la predisposizione organica o la preesistenza della malattia non precludono di per sé il diritto, quando l’attività di servizio abbia facilitato l’insorgenza o aggravato il decorso della patologia.

La Corte ribadisce inoltre la ripartizione dell’onere probatorio: spetta al ricorrente provare infermità, fatti di servizio e nesso causale o concausale, mentre all’Amministrazione incombe la prova degli elementi interruttivi del rapporto causale, secondo l’art. 2697 cod. civ. La semplice insorgenza della patologia durante il servizio non è sufficiente, occorrendo la dimostrazione di specifici fatti di servizio correlati agli obblighi svolti.

Sul piano tecnico, il giudice si avvale del parere del Collegio medico legale del Ministero della Difesa, che ha ritenuto dipendente dal servizio la sola fibrillazione atriale recidivante, qualificandola interdipendente con l’ipertensione già riconosciuta. Il consulente ha ricostruito il nesso sul piano eziopatogenetico, individuando nell’ipertensione il fattore responsabile dell’ipertrofia concentrica dei ventricoli, danno d’organo cronico da insulto sfigmico, e nella fibrillazione atriale l’effetto rivelatore di tale quadro.

Diversa è la conclusione per l’aterosclerosi carotidea e per l’emiparesi da ictus. Il collegio le ha ricondotte a un unico complesso etiopatogenetico, dominato da fattori di rischio endogeni quali il diabete mellito di tipo 2, l’età e l’ipercolesterolemia, escludendo che l’ipertensione abbia agito in senso deterministico. Il giudice monocratico ha aderito a questa valutazione, ritenendola sostenuta da un percorso argomentativo accurato.

Ne deriva l’accoglimento parziale del ricorso, con riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata di 3^ categoria di tabella A dal 1° settembre 2015, oltre arretrati, interessi legali e rivalutazione. L’eccezione di prescrizione è respinta, avendo il ricorso impugnato un decreto del 2019. La domanda di equo indennizzo è invece dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione contabile, trattandosi di prestazione indennitaria di natura non previdenziale, attratta alla giurisdizione del giudice amministrativo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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