Giudizio di conto procedibile con prospetti integrativi del contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 10 del 15.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto la resa del conto giudiziale da parte del consegnatario di materiale non richiede necessariamente il rispetto di tutti i requisiti formali imposti dalla disciplina di settore, purché il documento — o la documentazione integrativa prodotta — presenti un contenuto minimo idoneo al riscontro della correttezza dei dati e della gestione. Ai sensi dell’art. 626 del R.D. n. 827/1924, il conto dei contabili di materie deve dimostrare debito e credito distintamente secondo specie, qualità, categorie e nomenclature, oltreché secondo il valore risultante dagli inventari. Il conto che esponga i beni solo a valore non è conforme alla norma, ma resta procedibile quando i prospetti analitici allegati in giudizio dal contabile rendono leggibili quantità, specie, qualità e categorie dei beni in custodia, corrispondendo ai dati del conto ufficiale.
Il Fatto
Il Magistrato designato, con relazione di irregolarità, ha chiesto la fissazione dell’udienza sul conto giudiziale reso da un agente contabile, consegnatario di materiale di una casa circondariale, per l’esercizio 2021. Il conto risulta redatto secondo gli artt. 623 e 625 del R.D. n. 827/1924, depositato e sottoscritto dall’agente, con le firme degli uffici preposti.
Dal modello riassuntivo della gestione emergeva però che il conto era reso solo a valore e non anche a quantità, nonostante gli artt. 32, 33 e 194 del R.D. n. 827/1924 impongano la rappresentazione per specie, qualità e categoria. Il Magistrato ha quindi sottoposto al Collegio la questione preliminare di procedibilità, con richiesta di applicazione dell’art. 145 c.g.c.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal principio, desunto dalla giurisprudenza contabile, secondo cui anche documenti privi di tutti i requisiti formali possono integrare l’adempimento dell’obbligo di resa del conto, a condizione che abbiano un contenuto minimo tale da consentire il riscontro dei dati e della gestione; in difetto, il giudizio è improcedibile.
La giurisdizione contabile si estende a chi è incaricato di custodire valori e materie dello Stato, ai sensi dell’art. 44 del R.D. n. 1214/1934 e dell’art. 569 del R.D. n. 108/1920. L’art. 626 del R.D. n. 827/1924 impone che il conto dimostri debito e credito per materie e oggetti secondo specie, qualità, categorie e nomenclature, oltreché per valore.
Il conto in esame espone la consistenza iniziale, le nuove introduzioni, le uscite e il debito residuale per differenza, ma solo per valore: la rappresentazione per quantità manca. Ne deriva la non conformità all’art. 626 del R.D. n. 827/1924 e l’impossibilità di riscontrare correttezza dei dati e della gestione. A nulla vale il riscontro dell’amministrazione alla nota istruttoria, perché i documenti trasmessi sono inidonei a un esame sostanziale.
Assume invece rilievo dirimente la difesa dell’agente contabile, che ha allegato prospetti generale e analitico per il periodo di gestione, ricostruendo i dati secondo l’art. 626 del R.D. n. 827/1924. Tali prospetti, uniti alle spiegazioni difensive, rendono il conto leggibile nella parte relativa a quantità, specie, qualità e categorie dei beni in custodia, e i dati corrispondono a quelli del conto ufficiale.
La documentazione consente dunque il riscontro del giudice contabile: il conto è procedibile. Non definitivamente pronunciando, la Sezione dichiara la procedibilità del conto e rimette gli atti al Magistrato designato per il completamento dell’istruttoria, fissando il termine del 10 maggio 2024 per la relazione e l’udienza dell’11 giugno 2024. Spese al definitivo.
Nota della Redazione
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