Partecipazioni societarie e obbligo di resa del conto giudiziale (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 121 del 03.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
I titoli azionari e partecipativi sono compresi tra i beni mobili dello Stato, ai sensi degli artt. 20, lett. c), 29, ultimo comma, e 32 del R.D. n. 827/1924, e per essi sussiste l’obbligo della resa del conto giudiziale. L’art. 12 del TUSP non incide sull’ambito del giudizio di conto, poiché disciplina la diversa questione dell’azione di responsabilità civile ed erariale degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate. Il giudizio di conto, di carattere oggettivo e necessario, è assoggettato alla giurisdizione della Corte dei conti in forza dell’art. 103, secondo comma, Cost., senza necessità di interpositio legislatoris. Il sindacato del giudice contabile non è limitato al titolo originario nella sua materialità, ma si estende alle variazioni di valore dei titoli, agli utili e ai dividendi distribuiti. L’agente contabile consegnatario risponde in sede di conto delle sole operazioni di natura esecutiva o custodiale, restando demandati al giudizio di responsabilità gli atti di esercizio dei diritti dell’azionista.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale regionale esamina tre conti giudiziali relativi alla gestione, per gli esercizi 2019, 2020 e 2021, della partecipazione detenuta da un’Università in una società consortile a responsabilità limitata. Il conto è stato reso dal Rettore dell’ateneo, nella qualità di agente contabile consegnatario delle azioni.
Il Magistrato designato ha chiesto al Collegio di dichiarare inammissibili i conti, sostenendo che le quote di partecipazione a società privatistiche non rientrerebbero tra i beni in custodia assoggettabili a conto giudiziale. La questione è stata rimessa al Collegio ai sensi degli artt. 145 e 147 c.g.c. e i tre giudizi sono stati riuniti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio non condivide la tesi del Magistrato designato e afferma la piena giurisdizione della Corte dei conti sui conti in esame. Il punto di partenza è testuale: i titoli azionari e partecipativi rientrano tra i beni mobili dello Stato per effetto degli artt. 20, lett. c), 29, ultimo comma, e 32 del R.D. n. 827/1924. Il d.P.R. n. 194/1996 ha del resto approvato il modello 22 per la resa del conto del consegnatario di azioni.
La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità, che ha riconosciuto la indefettibile funzione di garanzia della giurisdizione di conto su tutte le componenti patrimoniali e finanziarie, comprese le partecipazioni azionarie, anche non materializzate. Ne deriva che il giudizio di conto non può limitarsi al titolo originario, ma abbraccia le variazioni di valore dei titoli e gli utili o dividendi distribuiti.
Il passaggio centrale riguarda l’art. 12 del TUSP. Secondo il Collegio, tale disposizione non restringe l’ambito del giudizio di conto. Essa disciplina, con riferimento agli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate, la diversa questione dell’ambito applicativo delle azioni civili di responsabilità rispetto all’azione di responsabilità amministrativa per danno erariale. L’argomento vale anche per gli enti ad autonomia costituzionale, come le Università, poiché la giurisprudenza costituzionale riconduce alla competenza statale tanto i profili civilistici quanto quelli giurisdizionali della responsabilità amministrativa.
Il Collegio individua poi il perimetro della responsabilità in sede di conto: l’agente contabile risponde delle sole operazioni di natura esecutiva o custodiale, o poste in essere su direttive dell’amministrazione-socio. Restano demandati al giudizio di responsabilità gli atti di complessivo esercizio dei diritti dell’azionista, come l’espressione del voto o l’esercizio del diritto di opzione.
Poiché la partecipazione risulta invariata in quantità e valore per ciascun esercizio, i conti sono dichiarati ammissibili. Ai sensi dell’art. 149 c.g.c., gli atti vengono restituiti al Magistrato designato per il prosieguo dell’istruttoria, con termine per la relazione conclusiva e fissazione della successiva udienza.
Nota della Redazione
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