Inammissibile per tardività l’appello INPS sulla riliquidazione retributiva (Corte dei Conti Sez. I App. n. 210 del 12.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’appello avverso la sentenza della Corte dei conti deve essere notificato nel termine breve di sessanta giorni decorrente dalla notificazione della sentenza stessa. La notificazione del gravame oltre tale termine ne determina l’inammissibilità, rilevabile su eccezione di parte e confermabile anche dalla stessa difesa dell’appellante. Il termine breve ex art. 178 c.g.c. opera quando la sentenza sia stata notificata a mezzo pec ai difensori costituiti in primo grado, restando irrilevante la data di successiva notificazione all’appellato.
Il Fatto
L’INPS propone appello avverso la sentenza con cui il giudice monocratico di prime cure aveva accolto il ricorso dell’odierna appellata, disponendo la riliquidazione del trattamento previdenziale tramite calcolo interamente retributivo e non misto, in asserita presenza dei requisiti di legge al 31.12.1995, tenuto conto anche delle giornate contributive versate all’ENPAV quale cassa privata di categoria.
A fondamento del gravame l’Istituto deduce la violazione degli artt. 1, l. n. 335/95 e 1, commi 239 e ss., l. n. 228/2012. L’appellata resiste chiedendo in via pregiudiziale la declaratoria di inammissibilità dell’appello per tardività e, in subordine, il rigetto nel merito.
La Motivazione della Corte
La questione devoluta attiene alla tempestività dell’impugnazione. La Corte rileva che la sentenza di primo grado risulta, ex actis, notificata ai difensori dell’INPS in primo grado in data 28.6.2022 a mezzo pec. L’appello, invece, è stato notificato all’appellata soltanto il 3.5.2023, sempre a mezzo pec.
Il Collegio osserva che tra le due date intercorre un arco temporale ampiamente superiore ai sessanta giorni previsti in caso di termini brevi di impugnazione, ex art. 178 c.g.c. Il termine breve decorre, infatti, dalla notificazione della sentenza eseguita ai difensori, che nel caso di specie è pacificamente avvenuta.
Assume rilievo decisivo la condotta processuale dell’appellante. Il difensore dell’ente previdenziale, all’uopo sollecitato dal Collegio, ha preso posizione sull’eccepita tardività ammettendone la sussistenza. L’eccezione dell’appellata, pertanto, non solo risulta correttamente formulata, ma è confermata dalla stessa difesa dell’Istituto.
Ne deriva la declaratoria di inammissibilità dell’appello per tardività. La Corte non esamina quindi il merito della pretesa contributiva e del sistema di calcolo applicabile, poiché l’assorbente rilievo processuale preclude ogni valutazione sostanziale.
Le spese di difesa sono integralmente compensate, in ragione della definizione in rito della controversia. Nulla è disposto per le spese di giudizio, in considerazione della gratuità delle cause previdenziali.
Nota della Redazione
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