Conto giudiziale irregolare per difetti di tenuta delle scritture contabili (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 157 del 18.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Gli agenti contabili non possono essere discaricati quando abbiano usato irregolarità o trascuratezza nella tenuta delle scritture contabili loro corrispondenti, ai sensi dell’art. 194, comma 2, del r.d. n. 827/1924. Il conto giudiziale che non contenga tutti gli elementi previsti dal modello 21 allegato al d.P.R. n. 194/1996 — segnatamente l’indicazione dei numeri delle ricevute di riscossione e delle date delle quietanze — deve essere dichiarato irregolare. L’irregolarità va dichiarata senza ammanco quando risulti accertato il pareggio tra le somme effettivamente riscosse e quelle versate in tesoreria. La mancanza di singole ricevute, non associabili ad alcun conto giudiziale per attestazione dell’amministrazione, non integra di per sé autonoma irregolarità della gestione.

Il Fatto

La vicenda riguarda il conto giudiziale reso da un’agente contabile di un Comune, addetta alla riscossione dei diritti sulle certificazioni, per l’esercizio finanziario 2016. Il conto derivava dalla separata iscrizione a ruolo di gestioni originariamente riunite in un unico prospetto cumulativo, per un importo complessivo di oltre un milione di euro.

Con una precedente pronuncia della stessa Sezione era stata disposta la separazione delle gestioni, al fine di ricostruire le singole posizioni. Il magistrato istruttore, con relazione depositata nel 2025, ha chiesto la dichiarazione di irregolarità del conto per difetti formali e per la mancata corretta tenuta delle scritture contabili. L’agente contabile si è costituita chiedendo il discarico. Il pubblico ministero ha concluso per l’irregolarità e per l’addebito relativo alle ricevute mancanti.

La Motivazione della Corte

Il collegio ha condiviso le conclusioni del magistrato designato. Il conto giudiziale, oltre alle ragioni già indicate nella precedente pronuncia, non contiene tutti gli elementi richiesti dal modello 21 allegato al d.P.R. n. 194/1996: le sezioni relative agli estremi della riscossione non indicano i numeri delle ricevute, ma soltanto gli importi; la sezione relativa ai versamenti in tesoreria riporta solo i numeri delle reversali, senza le date delle quietanze e i singoli importi.

La Corte richiama l’art. 194, comma 2, del r.d. n. 827/1924, secondo cui gli agenti contabili non possono essere discaricati quando abbiano usato irregolarità o trascuratezza nella tenuta delle scritture corrispondenti e nelle spedizioni o nel ricevimento del danaro. Viene inoltre valorizzato l’art. 19 del regolamento del servizio economale, che impone la costante tenuta dei libri e dei registri occorrenti.

Nel caso concreto, il collegio rileva la mancata tenuta del giornale di cassa e il difetto di consequenzialità nella numerazione delle ricevute di riscossione, in violazione anche dell’art. 81, comma 7, del regolamento di contabilità, che onera l’agente dell’aggiornamento dei registri di pertinenza, numerati e vidimati dal dirigente del settore ragioneria o da un suo delegato. Tali irregolarità formali sono sufficienti a fondare il diniego del discarico.

Quanto alle ricevute mancanti, la Corte prende atto dell’attestazione dell’amministrazione secondo cui esse non possono essere associate ad alcun conto giudiziale: sotto tale profilo la gestione non è considerata autonoma fonte di irregolarità. Il collegio dichiara pertanto il conto irregolare senza ammanco, considerato l’accertato pareggio tra le somme riscosse e quelle versate nelle casse comunali.

Infine, sull’ulteriore domanda del pubblico ministero di trasmissione del provvedimento all’amministrazione ai sensi dell’art. 21 del r.d. n. 1214/1934, la Corte osserva che in materia di conti giudiziali tutte le sentenze vengono comunicate all’amministrazione di appartenenza dell’agente, parte necessaria del giudizio, con conseguente superfluità dell’ordine richiesto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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