Responsabilità erariale del dirigente: assegno ad personam e spese di missione (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 24 del 12.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il mantenimento della differenza retributiva tra quanto percepito dal direttore generale di una società in house e il tetto legale, operato mediante accordo conciliativo quale assegno ad personam riassorbibile, integra danno erariale in capo all’amministratore che lo ha promosso, non potendo trovare copertura nel comma 4 dell’art. 13 della legge regionale n. 13 del 2014, disposizione riferita ai soli dipendenti in servizio al momento di una norma anteriore. A fronte di tale divieto, ribadito dal socio unico, sussiste la colpa grave dell’amministratore, ancorché non vi siano precedenti giurisprudenziali, spettando all’amministratore dare esecuzione al chiaro disposto normativo. Non sussiste invece alcuna responsabilità del direttore generale per la retribuzione percepita, poiché il ricorso all’autorità giudiziaria per la tutela dei propri diritti non può mai costituire fonte di danno erariale. Le spese di trasferta per raggiungere la sede legale dal proprio domicilio non sono rimborsabili, in difetto di una sede societaria nel luogo di residenza.

Il Fatto

La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana ha convenuto in giudizio gli amministratori succedutisi e il direttore generale di Sicilia Digitale s.p.a., società in house della Regione Siciliana, per il risarcimento di un danno complessivamente quantificato in euro 828.275,58. Il danno si componeva di due voci: i maggiori esborsi erogati a seguito del mancato adeguamento della retribuzione del direttore generale ai limiti imposti dalla normativa regionale, conseguito alla stipula di un accordo conciliativo, e le spese di missione autoliquidate dal medesimo direttore per spostarsi dalla propria residenza alla sede societaria.

La Sezione territoriale, con la sentenza n. 639 del 2022, ha condannato l’amministratore che aveva autorizzato la conciliazione e il direttore generale, assolvendo gli altri due amministratori per insussistenza della colpa grave. Avverso tale pronuncia hanno proposto appello principale il direttore generale e appello incidentale l’amministratore, chiedendo rispettivamente lassoluzione e la riduzione dell’addebito.

La Motivazione della Corte

Riuniti i gravami ai sensi dell’art. 184, comma 1, del decreto legislativo n. 174 del 2016, la Corte esamina anzitutto l’appello dell’amministratore. Sull’eccezione di prescrizione, i giudici d’appello individuano il dies a quo della decorrenza non nella nota con cui era stato ripristinato il trattamento economico, bensì nella stipula della conciliazione dell’8 giugno 2016, che ha regolato in via definitiva il rapporto economico attribuendo un vantaggio non spettante: la notifica dell’invito a dedurre ha dunque interrotto il termine.

La Corte esclude poi la formazione del silenzio assenso previsto dallo statuto societario. La nota con cui era stata ripristinata la retribuzione esula dal perimetro degli atti di amministrazione straordinaria e si pone in aperta distonia con la volontà del socio unico, che aveva imperativamente imposto di ricondurre i trattamenti entro il tetto legale.

Nel merito della colpa grave, il collegio osserva che il divieto assoluto di riconoscere differenze tra il maturato economico in godimento e il trattamento spettante, contenuto nella legge regionale, non lasciava spazio per un’opzione interpretativa volta a mantenere la differenza retributiva come assegno ad personam. Il comma invocato dall’appellante opera solo per i dipendenti già in servizio alla data di entrata in vigore di una legge anteriore, condizione non integrata dal direttore generale. A fronte di un chiaro dettato normativo, il compito dell’amministratore è darvi esecuzione, spettando eventualmente al giudice delle leggi pronunciarsi sulla sua illegittimità; irrilevante è, pertanto, il richiamo a una pronuncia della Corte costituzionale.

Quanto all’appello del direttore generale, la Corte ritiene infondate le censure sul difetto di giurisdizione: la natura in house della società e il rapporto di servizio instaurato radicano la giurisdizione contabile, poiché le contestazioni attengono a profili rientranti nell’esercizio delle funzioni di direttore generale. Nel merito, tuttavia, l’illecito relativo alla retribuzione trova il suo antecedente causale prossimo nell’accordo conciliativo, non nella condotta del direttore: il ricorso all’autorità giudiziaria a tutela dei propri diritti non può mai costituire fonte di responsabilità erariale. L’appello è quindi accolto sul punto.

Confermata, invece, la condanna per le spese di missione. Il regolamento societario escludeva espressamente che costituisse trasferta il raggiungimento della sede legale dal proprio domicilio, poiché in quel luogo non era stata istituita alcuna sede sociale. Non rileva la compensazione con il preteso risparmio sui costi dell’alloggio, difettando l’identità del fatto generatore, né il richiamo agli usi aziendali, che non possono giustificare comportamenti contra ius.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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