Parifica del rendiconto regionale subordinata alla copertura dei residui Covid (Corte dei Conti Sez. contr. Puglia n. 123 del 10.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di parificazione del rendiconto generale della regione, la Sezione regionale di controllo verifica i saldi fondamentali e la legittimità delle poste, ma non estende il sindacato di legittimità contabile alla congruità delle scelte discrezionali di destinazione delle risorse. La parifica non è un giudizio di merito politico-amministrativo: essa accerta il pareggio, i limiti all’indebitamento e gli equilibri, e le criticità gestionali rilevate confluiscono nell’allegata relazione senza inficiare le risultanze contabili. Tuttavia, quando la destinazione di risorse vincolate a finalità emergenziali oltre il termine di legge incide sulla copertura di un capitolo di spesa, la parifica può essere subordinata all’individuazione di fonti di finanziamento alternative e alla cancellazione dei corrispondenti residui passivi.

Il Fatto

La Giunta regionale approva il rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2023 e lo trasmette alla Sezione regionale di controllo per la Puglia, che è chiamata a pronunciarsi nel giudizio di parificazione. Nel corso dell’istruttoria emerge una criticità relativa al capitolo di bilancio U1301068, sul quale sono conservati residui passivi per euro 1.849.588,00.

Dette somme derivano da trasferimenti assegnati alle aziende e agli enti del servizio sanitario regionale ai sensi dell’art. 33, commi da 1 a 5, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che ne consentiva l’utilizzo per finalità emergenziali da COVID-19 e non oltre l’esercizio 2022. La legge regionale 15 giugno 2023, n. 11 ha invece destinato tali residui alla copertura degli oneri del neo-istituito servizio di psicologia di base, oltre il termine di legge.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dal perimetro del giudizio di parificazione delineato dall’art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 174 del 2012, che individua nel rendiconto generale della regione l’oggetto del controllo rimesso alla Sezione regionale. Richiamando la giurisprudenza costituzionale (Corte cost., sentenza n. 4 del 2020 e sentenza n. 49 del 2018), il Collegio individua i saldi fondamentali che la parifica deve verificare: il risultato di amministrazione, il risultato della gestione annuale, lo stato dell’indebitamento, il concorso dello Stato al finanziamento delle funzioni e i vincoli all’indebitamento.

Su tali basi, la Corte accerta che sono stati rispettati il pareggio di bilancio, i limiti all’indebitamento e gli equilibri di bilancio. Le poste del conto del bilancio, del conto economico e dello stato patrimoniale risultano esposte in termini coerenti con i saldi verificati.

La questione centrale riguarda la scelta della Regione di destinare i residui del capitolo U1301068 al reclutamento di personale oltre il termine del 31 dicembre 2022 fissato dalla normativa emergenziale. Il Collegio rileva che l’art. 33 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 consentiva alle aziende e agli enti del servizio sanitario di utilizzare forme di lavoro autonomo per il reclutamento di professionisti sanitari, assegnando risorse a tal fine entro quel limite temporale. La destinazione operata dalla Regione con la legge regionale n. 11/2023 risulta pertanto distonica rispetto alle finalità emergenziali della normativa richiamata.

La Corte prende atto della posizione dell’Amministrazione, che ha invocato la conferma dei Ministeri in sede di tavolo congiunto circa la possibilità di utilizzare le risorse Covid oltre i termini normativi, e della disponibilità a garantire una copertura finanziaria alternativa. Su questa base il Collegio valuta che le criticità rilevate, riportate nell’allegata relazione, non inficiano le risultanze contabili del rendiconto.

Ne deriva una parifica subordinata: il rendiconto è parificato nelle sue componenti a condizione che, per il capitolo U1301068, siano individuate fonti di finanziamento alternative a quelle previste dalla legge regionale n. 11/2023 e siano cancellati i corrispondenti residui passivi di euro 1.849.588,00. La decisione, con l’unità relazione, è trasmessa al Presidente della Giunta e al Presidente del Consiglio regionale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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