Conto giudiziale del consegnatario di azioni: discarico e giurisdizione contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 137 del 24.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto il consegnatario di azioni di società a partecipazione pubblica assume la qualifica di agente contabile quando sia titolare, anche per delega, del potere di esercitare le funzioni inerenti ai diritti di azionista, svolgendo un’attività di gestione e non di mera detenzione. Tuttavia, ai sensi dell’art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016, egli non può essere chiamato a rispondere, in sede di giudizio di conto, degli atti di esercizio dei diritti dell’azionista né delle scelte di mantenimento o dismissione della partecipazione, rimesse all’esclusiva determinazione dell’Amministrazione. Il relativo pregiudizio patrimoniale è azionabile, se del caso, dal Pubblico Ministero contabile come danno erariale. Il conto regolarmente reso, sottoscritto, vistato e parificato, privo di censure, comporta il discarico dell’agente contabile.
Il Fatto
L’Università, con delibera del Consiglio di amministrazione, ha approvato il piano di riassetto per la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, mantenendo la partecipazione nella società partecipata, detenuta in una sola azione. Il Rettore, nella veste di agente contabile consegnatario di quelle azioni, ha reso il conto giudiziale per l’esercizio considerato, esponendo l’invarianza della consistenza e del valore della partecipazione.
Il Magistrato istruttore, premesso che la Corte dei conti è fornita di giurisdizione anche sui conti aventi ad oggetto azioni e quote societarie, ha concluso per l’inammissibilità del conto, rilevando che il piano di riassetto avrebbe dovuto prevederne la dismissione e segnalando il contrasto con le prescrizioni in materia di partecipazioni pubbliche. La questione è giunta così davanti al Collegio, che ha prima dichiarato procedibile il conto e poi trattenuto la causa in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione del rapporto. Il consegnatario di azioni è agente contabile quando eserciti, in proprio o per delega, i diritti connessi alla partecipazione sociale, avendone la disponibilità giuridica e non meramente materiale. La giurisdizione contabile sussiste, dunque, anche per i conti che abbiano ad oggetto azioni e quote societarie.
Su un piano distinto si colloca l’oggetto della responsabilità. L’agente contabile non può essere chiamato a rispondere, in sede di giudizio di conto, degli atti di esercizio dei diritti dell’azionista, quali l’espressione del voto o l’esercizio di un diritto di opzione. Il mancato esercizio di quei diritti può semmai integrare una ipotesi di responsabilità erariale, azionabile su iniziativa del Pubblico Ministero contabile.
Da qui la conseguenza sul piano sostanziale. Ogni valutazione volta al mantenimento o alla dismissione della partecipazione sociale è rimessa all’esclusiva determinazione dell’Amministrazione. Le scelte strategiche contenute nel piano di riassetto, che hanno privilegiato il mantenimento della partecipazione per i vincoli collegati ai finanziamenti ricevuti dalla società, non trasferiscono sul consegnatario di azioni alcun addebito in sede di conto.
Venendo al merito, la gestione è risultata regolare e priva di censure. Il conto è sottoscritto dall’agente contabile, vistato per regolarità dal Responsabile del Servizio finanziario e provvisto del provvedimento di parifica. Esso è stato reso con il modello espressamente previsto per i conti dei consegnatari di azioni e riporta la consistenza della partecipazione, invariata tra l’inizio e la fine dell’esercizio, con assenza di perdite.
Non emergendo ulteriori profili meritevoli di esame, la Corte dispone il discarico dell’agente contabile. Nulla per le spese, non essendosi il contabile costituito con il ministero di un difensore.
Nota della Redazione
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