Linee guida per la relazione dell’organo di revisione sul bilancio 2025-2027 (Corte dei Conti Sez. Autonomie n. 7 del 10.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, in attuazione dell’art. 1, comma 166 e seguenti, legge 23 dicembre 2005, n. 266, approva le linee guida e il questionario cui gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali devono attenersi nella relazione sul bilancio di previsione 2025-2027. I criteri direttivi restano la semplificazione e l’alleggerimento dei quesiti, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e dell’omogeneità dei controlli. Le linee guida costituiscono supporto per le verifiche delle Sezioni regionali di controllo sugli equilibri, sui limiti quantitativi dell’indebitamento e sul rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ferma restando la facoltà delle Sezioni regionali di svolgere ulteriori approfondimenti istruttori.

Il Fatto

La Sezione delle autonomie ha adottato, con l’adunanza del 27 febbraio 2025, le linee guida per la relazione dell’organo di revisione dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Province sul bilancio di previsione 2025-2027. Il documento è stato elaborato da un gruppo di lavoro con il contributo delle Sezioni territoriali, quindi trasmesso alle Sezioni regionali, all’ANCI, all’UPI e al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Acquisite le osservazioni dell’ANCI e preso atto dell’assenza di rilievi da parte dell’UPI, la Sezione ha approvato i documenti uniti, che costituiscono parte integrante della deliberazione, disponendone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La Motivazione della Corte

Il documento muove dall’esigenza di fornire agli enti locali indicazioni di principio e operative per la corretta programmazione e gestione del bilancio. L’aggiornamento del questionario è conseguenziale alla normativa sopravvenuta, con particolare riferimento alle novità introdotte dalla legge n. 207/2024 (legge di bilancio per il 2025).

Sul versante degli equilibri, la Sezione conferma i quesiti sul FAL e sulle misure per la riduzione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali. Sono attualizzate le tabelle sugli accantonamenti, con l’inserimento delle “passività potenziali” e del Fondo obiettivi di finanza pubblica introdotto dall’art. 1, comma 788, legge n. 207/2024. Ai fini del pareggio, il comma 785 della stessa legge richiede un saldo non negativo tra entrate e spese di competenza finanziaria, tenendo conto dell’avanzo o disavanzo applicati, del fondo pluriennale vincolato e delle entrate vincolate non utilizzate.

Particolare rilievo assume la sezione dedicata alla cassa. In attuazione della milestone M1C1-72 bis del PNRR, l’art. 6, comma 1, d.l. n. 155/2024 ha introdotto l’obbligo di approvazione, da parte della giunta di ciascun ente, entro il 28 febbraio di ogni anno a partire dal 2025, del Piano annuale dei flussi di cassa. I controlli dell’organo di revisione devono concentrarsi sull’attendibilità del Piano e sulla sua coerenza con le previsioni di cassa del bilancio, verificando se il ricorso all’utilizzo dei fondi vincolati o alle anticipazioni di tesoreria dipenda da fisiologici scostamenti temporali o sia sintomatico di una crisi di liquidità.

La Sezione interviene altresì sulla spesa per il personale, cui è dedicata una sezione specifica senza aggravare il numero complessivo delle domande. Dal 1° gennaio 2025 gli enti “virtuosi” possono aumentare la spesa del personale entro la soglia fissata dai decreti attuativi, mentre per gli enti “non virtuosi” il percorso di rientro si realizza con l’applicazione del turnover al 30% rispetto ai risparmi derivanti dalle cessazioni.

Sul piano della trasparenza contabile, la Sezione richiama l’obbligo di corretta e tempestiva alimentazione della BDAP, funzionale al consolidamento dei conti pubblici, e ribadisce che è compito specifico dei revisori verificare l’adeguatezza dei flussi informativi, segnalando la necessità di integrare le informazioni mancanti o rettificare quelle erronee.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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