Responsabilità erariale dei CAA per contributi agricoli percepiti senza titolo (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 258 del 12.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
I Centri di assistenza agricola e i loro responsabili ed operatori sono titolari di un rapporto di servizio con l’AGEA, in forza della convenzione che delega loro l’istruttoria dei fascicoli aziendali e la gestione delle domande di contributi comunitari. Su di essi incombe il potere-dovere di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dall’agricoltore e l’esistenza di un valido titolo di conduzione. La validazione della domanda unica di pagamento pur in assenza di idoneo supporto documentale integra dolo e occultamento doloso del danno, con conseguente condanna solidale al risarcimento del danno erariale. Il percettore che abbia falsamente attestato la disponibilità dei fondi risponde in solido con la società beneficiaria. La giurisdizione della Corte dei conti sussiste anche nei confronti del privato che abbia svolto attività preparatorie indispensabili all’ottenimento di fondi pubblici.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato una società agricola semplice, il suo legale rappresentante e due soggetti operanti in Centri di assistenza agricola. La società aveva ottenuto contributi comunitari dall’AGEA per le campagne 2014 e 2015, dichiarando la conduzione di terreni in comodato e in affitto, in realtà di proprietà di enti pubblici e mai concessi.
Le indagini della Polizia Giudiziaria avevano accertato che tutti i fondi indicati non erano nella giuridica e materiale disponibilità del richiedente. La Procura ha chiesto la condanna solidale dei convenuti al pagamento di euro 97.474,18, oltre accessori, in favore dell’AGEA. I convenuti, regolarmente evocati, non si sono costituiti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’inquadramento della vicenda nel tema dell’erogazione di risorse pubbliche a soggetti privati chiamati a realizzare un programma della pubblica amministrazione. L’inserimento del privato in tale sistema determina quel collegamento funzionale con la P.A. che si sostanzia nel rapporto di servizio, radicando la giurisdizione contabile.
Quanto alla posizione della società e del suo rappresentante, la Corte rileva la falsità delle dichiarazioni e l’integrale superamento della soglia di tolleranza di un ettaro prevista dall’art. 60 del Reg. CE n. 1122/2009. Trova applicazione anche l’art. 30 del Reg. CE n. 73/2009, che esclude i pagamenti ai beneficiari che abbiano creato artificialmente le condizioni per ottenerli.
La Corte passa poi ad esaminare il ruolo dei CAA, ricostruendone funzioni e responsabilità. L’art. 6 d.lgs. n. 74/2018 e l’art. 3-bis d.lgs. n. 165/1999 attribuiscono ai Centri la responsabilità dell’identificazione del produttore e dell’accertamento del titolo di conduzione. Essi non sono meri vettori della documentazione, ma organismi di certificazione tenuti a verificare la veridicità delle dichiarazioni.
Quanto al responsabile del CAA che aveva curato la pratica del 2014, la Corte osserva che la domanda era fondata su una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che le circolari AGEA non consentivano più di considerare titolo sufficiente. La validazione è stata indispensabile per l’accesso indebito ai contributi, poiché senza la cooperazione dell’intermediario abilitato la domanda non sarebbe stata procedibile.
Per l’annualità 2015, l’operatore era coniuge del legale rappresentante della società e socio della stessa, versando in conflitto di interessi. Egli omise scientemente ogni verifica, trasmettendo la domanda pur sapendo che la società non aveva i titoli necessari. La Corte ha quindi affermato la responsabilità solidale di tutti i convenuti, condannandoli al pagamento degli importi percepiti, oltre rivalutazione e interessi.
Nota della Redazione
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