Rinuncia agli atti accettata dalla parte costituita ed estinzione del giudizio contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 377 del 05.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio contabile la rinuncia agli atti compiuta dalla parte o da un suo procuratore speciale, da notificarsi alle altre parti o da comunicarsi verbalmente in udienza, produce effetto solo se è accettata dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione del giudizio. Intervenuta l’accettazione, il giudice dichiara l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 110 c.g.c., senza alcuna statuizione sulle spese di lite in forza del comma 7 della medesima disposizione. L’eventuale non opposizione della Procura erariale, pur non integrando accettazione, non ostacola la declaratoria di estinzione.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un ricorso con cui una società di mobilità urbana conveniva in giudizio l’agente della riscossione e la Procura regionale della Corte dei conti, chiedendo l’accertamento di un inadempimento contrattuale e la condanna al risarcimento del danno patrimoniale per il mancato introito di somme iscritte a ruolo, oltre al danno all’immagine. La società assumeva che l’agente non avesse curato efficacemente la riscossione dei carichi affidati.
Si trattava di ricorso in riassunzione. La Procura erariale, intervenuta, contestava nel merito la fondatezza della domanda, richiamando l’annullamento ex lege dei debiti di importo fino a mille euro affidati al concessionario tra il 2000 e il 2010. L’Avvocatura distrettuale dello Stato eccepiva il difetto di legittimazione attiva della ricorrente e l’inammissibilità del ricorso per contrasto con il procedimento amministrativo di discarico dei carichi previsto dal d.lgs. n. 112/1999; nel merito negava sia il danno patrimoniale sia quello all’immagine.
La Motivazione della Corte
Prima dell’udienza la ricorrente ha depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio. La trattazione era stata rinviata proprio per acquisire l’eventuale accettazione dell’agente della riscossione, che è poi intervenuta con atto dell’aprile 2024. All’udienza il difensore della ricorrente ha ribadito la volontà di non proseguire il giudizio.
La Corte muove dall’art. 110 c.g.c., che disciplina la rinuncia agli atti e ne subordina l’efficacia all’accettazione delle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione del giudizio. La norma richiede, dunque, un atto di disposizione della parte o del suo procuratore speciale e una manifestazione di adesione proveniente da chi abbia un interesse contrario alla definizione anticipata del processo.
Nel caso concreto entrambi gli elementi risultano presenti: la rinuncia è stata depositata dalla ricorrente ed è stata accettata dalla parte convenuta. La Corte rileva inoltre che la Procura erariale, pur non avendo accettato, non ha formulato alcuna opposizione alla rinuncia. Tale dato viene valorizzato come conferma dell’assenza di ostacoli alla definizione del giudizio, senza per questo trasformare il mero silenzio del pubblico ministero in accettazione.
Conseguenza di tale assetto è la declaratoria di estinzione del processo. Il comma 7 dello stesso art. 110 c.g.c. impone di non statuire sulle spese di lite, e la Corte vi dà puntuale applicazione, nulla disponendo sul punto. La pronuncia resta sul piano processuale: ogni questione di merito, comprese le eccezioni preliminari dell’Avvocatura, resta assorbita dalla definizione del giudizio. La declaratoria produce l’effetto tipico della rinuncia accettata, ovvero la chiusura del processo senza decisione sulla domanda, con salvezza della facoltà di riproporla nei limiti consentiti.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.