Carenza di interesse a ricorrere se l’INPS ha già riliquidato la pensione (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 40 del 01.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo pensionistico contabile l’interesse ad agire, ai sensi dell’art. 100 c.p.c. richiamato dall’art. 7 c.g.c., consiste nell’esigenza di ottenere un risultato utile non conseguibile senza l’intervento del giudice. Se la pretesa è già soddisfatta dall’autotutela dell’ente previdenziale prima del deposito del ricorso, il ricorso è inammissibile per carenza originaria di interesse, e non per sopravvenuta cessazione della materia del contendere. Quest’ultima presuppone che la causa petendi venga meno nel corso di un processo già instaurato, con contraddittorio regolarmente costituito. La verifica dell’interesse va condotta con riferimento al momento del deposito e alla sua persistenza lungo tutto il giudizio, in funzione del principio di economia processuale.
Il Fatto
Il ricorrente, già appuntato scelto dell’Arma dei Carabinieri in quiescenza dal 1° febbraio 2018, con anzianità di servizio al 31.12.1995 di anni 17, mesi 7 e giorni 27, è stato collocato a riposo con il sistema c.d. misto. Lamenta che la quota retributiva del trattamento sia stata quantificata applicando l’aliquota di rendimento dell’art. 44 del d.P.R. n. 1092/1973 invece della più favorevole aliquota dell’art. 54 del medesimo decreto.
Dopo una diffida del 27.10.2022 rimasta senza riscontro, il ricorrente ha depositato ricorso il 19 maggio 2023 chiedendo la riliquidazione della pensione con l’aliquota annua di rendimento del 2,445% sulla parte retributiva, oltre interessi e rivalutazione. L’INPS, costituendosi, ha dimostrato di aver già riliquidato il trattamento applicando l’aliquota del 2,44% e di aver pagato gli arretrati nel marzo 2023. Ha quindi chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere; il ricorrente ha aderito chiedendo la condanna alle spese per soccombenza virtuale.
La Motivazione della Corte
Il Giudice affronta d’ufficio, in via pregiudiziale, l’ammissibilità del ricorso, nulla avendo rilevato le parti. Dal cedolino prodotto dall’INPS emerge che il ricorso è stato depositato il 19.05.2023, quindi successivamente alla liquidazione di quanto richiesto, avvenuta nel marzo 2023.
Richiamando l’orientamento della Corte dei conti, I Sez. Appello, sent. n. 395 del 11/10/2018, il Giudice ricorda che l’interesse ad agire presuppone una lesione concreta e attuale e che la sua concretezza va misurata sull’idoneità del provvedimento richiesto a soddisfare l’interesse sostanziale. Sarebbe inutile attivare il processo quando dall’accoglimento non derivi alcun vantaggio obiettivo. L’interesse deve permanere lungo tutto il giudizio e partecipa del principio di economia processuale.
Nel caso concreto, il soddisfacimento della pretesa è intervenuto prima del deposito del ricorso. Ne deriva una carenza di interesse originaria, e non sopravvenuta come sostenuto dal ricorrente. Il Giudice precisa che l’instaurazione del contraddittorio avviene con la notifica dell’atto introduttivo e non con il mero deposito in segreteria, richiamando Cass. civ. Sez. VI – Lavoro, ordinanza n. 453 del 14/01/2020, Corte dei conti, Terza Sezione Giurisdizionale Centrale d’Appello, sentenza n. 382 del 31/10/2007 e Corte dei conti, Sez. d’Appello per la Regione Siciliana, sent. 43/A/2022.
Il ricorso è pertanto inammissibile per carenza di interesse ai sensi dell’art. 100 c.p.c., applicabile al processo contabile per il richiamo dell’art. 7 c.g.c., e non già per cessazione della materia del contendere. Quest’ultima opera quando la causa petendi viene meno nel corso di un processo già instaurato, rispetto al quale possono compiersi valutazioni di soccombenza virtuale. Il Giudice osserva che, in assenza della rilevata inammissibilità, sul piano virtuale il ricorso andrebbe respinto. Le spese sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c..
Nota della Redazione
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