Economo responsabile delle spese fuori regolamento, non mero esecutore (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 139 del 24.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’economo comunale, quale agente contabile assoggettato alla responsabilità connessa al maneggio di denaro pubblico, non è mero esecutore delle richieste dei responsabili di area, ma è tenuto a verificare sotto la propria personale responsabilità l’ammissibilità delle spese, riscontrandone la conformità alle previsioni di legge e dei regolamenti dell’ente. La gestione economale costituisce gestione di mera cassa in regime di anticipazione, sicché l’economo deve dimostrare, mediante il conto giudiziale, la regolarità dei pagamenti in stretta correlazione con le finalità delle anticipazioni. Sono irregolari le spese economali non previste dal regolamento di contabilità o economale e non riconducibili a finalità istituzionali dell’ente, con conseguente obbligo di rifiutarle ancorché minute.

Il Fatto

La vicenda riguarda il giudizio di conto sulla gestione economale del Comune di Palmi per l’esercizio finanziario 2019. Il magistrato istruttore, con relazione depositata, ha rimesso il conto all’attenzione del Collegio ritenendo la gestione non regolare per una pluralità di motivi: il conto non rappresentava esaustivamente la gestione e numerose spese risultavano prive dei requisiti di ammissibilità.

L’agente contabile, costituitosi in giudizio, ha sostenuto di essere mero esecutore delle disposizioni impartitegli dai responsabili di area, non potendosi sindacare l’opportunità delle richieste di piccola spesa, e ha chiesto il discarico ovvero, in via subordinata, la declaratoria di responsabilità solidale tra l’economo e il Comune. Il Pubblico Ministero ha chiesto l’improcedibilità del conto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta preliminarmente la portata dei doveri dell’agente contabile, respingendo la tesi difensiva dell’economo quale semplice esecutore. La Corte osserva che, ove così fosse, non avrebbe senso la previsione, nei regolamenti economali, di categorie di spese ammissibili con esclusione di tutte le altre. L’economo è invece tenuto a verificare il merito delle singole spese e, ove non corrispondenti al regolamento e alle leggi, ha il dovere di rifiutarle sotto la propria personale responsabilità.

La ratio di tali limiti risiede nel divieto di utilizzare il fondo economale per aggirare le disposizioni di contabilità in tema di assunzione dell’impegno di spesa. La gestione economale è gestione in deroga al principio di programmazione, ma proprio per questo l’economo deve utilizzare il fondo per le sole spese tassativamente previste dal regolamento.

Nel merito, la Corte esamina le singole voci. Le spese per telegrammi di cordoglio e affissione di manifesti funebri, nonché per fiori di matrimonio e auguri, non sono ammissibili: il regolamento richiama le spese postali con inerenza al funzionamento dell’ente, non i necrologi. Il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile esclude che il denaro pubblico possa finanziare l’espressione di cordoglio per il decesso di parenti di amministratori o dipendenti, dovendosi provvedere con mezzi privati.

Le spese per indigenti risultano irregolari per difetto dell’istruttoria richiesta dall’art. 12 l. n. 241/1990, finalizzata all’accertamento dei presupposti dell’erogazione. Parimenti irregolari, per carenza documentale, le spese per interventi su autovetture prive dell’indicazione della targa e le spese di missione prive delle autorizzazioni e dei moduli previsti dal regolamento. Quanto alle spese sostenute in violazione del principio di annualità, la Corte distingue: quella presumibilmente urgente è ammessa a discarico, quella differibile no. Il Collegio richiama i presupposti delle spese di rappresentanza (scopo promozionale, inerenza, ufficialità, eccezionalità, ragionevolezza, congruità e sobrietà) e ammette solo il buono per la pulizia delle spiagge, riconducibile a materiali per il funzionamento delle scuole.

Conclusivamente, il conto è dichiarato irregolare e l’addebito rideterminato in € 2.760,48, con condanna dell’agente contabile al pagamento a favore del Comune, oltre interessi legali, e alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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