Aliquota 44% per i Vigili del Fuoco anche con sistema retributivo (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 88 del 13.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della riliquidazione del trattamento pensionistico degli appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, l’aliquota di rendimento di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 — pari al 44% per l’anzianità compresa tra i 15 e i 20 anni, con incremento dell’1,80% per ogni anno successivo, fino al limite dell’80% — trova applicazione anche in favore di coloro che, alla data del 31 dicembre 1995, abbiano maturato un’anzianità contributiva superiore a 18 anni e siano titolari di pensione liquidata con il sistema interamente retributivo. La regola enunciata dalle Sezioni riunite n. 1/2021/QM per le pensioni calcolate con il sistema misto, incentrata sul coefficiente del 2,44% annuo, non esaurisce la disciplina applicabile: ove la quota retributiva assorba l’intero trattamento, la duplice valorizzazione del medesimo periodo di servizio non si verifica e l’equiparazione al personale militare impone l’applicazione dell’aliquota più favorevole. Gli arretrati sono dovuti nei limiti del quinquennio prescrizionale antecedente alle singole istanze amministrative, con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo il principio del cumulo parziale.

Il Fatto

Dodici ex appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco hanno agito contro il silenzio-rifiuto e il silenzio-inadempimento serbato dall’INPS sulle istanze di rideterminazione del trattamento pensionistico. I ricorrenti invocavano l’applicazione dell’aliquota del 44% prevista dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 per il personale militare, sostenendo che tale disciplina è loro estensibile in forza dell’art. 61 del medesimo d.P.R., che richiama per il personale dei Vigili del Fuoco le norme di quiescenza dettate per i militari. L’Istituto previdenziale aveva invece applicato la minore aliquota del 35% di cui all’art. 44, prevista per il personale civile.

Costituitosi in giudizio, l’INPS ha richiamato la propria circolare n. 68 del 14 giugno 2022, adottata in attuazione delle sentenze delle Sezioni riunite n. 1/2021/QM e n. 12/2021/QM, e ha distinto tra posizioni già riliquidate, posizioni non modificabili per carenza dei requisiti e posizioni escluse perché titolari di trattamento interamente retributivo.

La Motivazione della Corte

Il Giudice unico ha anzitutto dichiarato la contumacia del Ministero dell’Interno, ritualmente convenuto e non costituitosi. Quanto a tre ricorrenti, per i quali l’INPS aveva documentato l’avvenuta riliquidazione con pagamento degli arretrati, la necessità di una pronuncia è venuta meno: il dispositivo qualifica la relativa posizione come improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, mentre in motivazione la Corte aveva annunciato la cessazione della materia del contendere.

Nel merito il giudice ha rilevato che non è contestata tra le parti l’astratta applicabilità al personale dei Vigili del Fuoco della disciplina dell’art. 54, per effetto del rinvio operato dall’art. 61. Occorre però distinguere in base alla posizione di ciascun ricorrente.

Per i due ricorrenti con sistema misto e anzianità inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, trovano applicazione i principi della sentenza n. 1/2021/QM: spetta il differente coefficiente del 2,44% sulla quota retributiva, pur in assenza di esplicita domanda amministrativa, perché implicitamente ricompreso nella più favorevole aliquota richiesta.

Quanto ai restanti ricorrenti, titolari di pensione interamente retributiva o con anzianità superiore a 18 anni alla medesima data, la Corte ha respinto la tesi dell’INPS. Le Sezioni riunite avevano sì ancorato il coefficiente del 2,44% alla necessità di evitare una duplice valorizzazione del periodo compreso tra il 31 dicembre 1995 e il compimento dei venti anni, ma tale esigenza non ricorre quando il trattamento è liquidato con il solo sistema retributivo. Poiché la normativa applicabile ai militari non può essere quella dettata per il personale civile, a costoro va applicato l’art. 54, con l’aliquota del 44% tra i 15 e i 20 anni e dell’1,80% per ogni anno successivo, entro il limite dell’80%.

L’interpretazione è stata giudicata coerente con l’art. 1, comma 13, della legge n. 335/1995, che per i lavoratori con almeno diciotto anni di anzianità al 31 dicembre 1995 prevede la liquidazione interamente retributiva, e non determina disparità di trattamento rispetto ai titolari di pensione mista. Sono stati richiamati, in senso conforme, i precedenti di sezione nn. 452/2023, 112/2023 e 819/2022. Sugli arretrati la Corte ha applicato la prescrizione quinquennale decorrente dalle singole istanze amministrative, riconoscendo a tutti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria secondo il cumulo parziale di cui alla pronuncia n. 10/2002. Le spese sono state compensate in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali.

Nota della Redazione

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