Cumulo impieghi pubblici riversamento compensi e onere prova danno erariale (Corte dei Conti Sez. II App. n. 276 del 14.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001 si applica anche alle ipotesi di incompatibilità assoluta, cioè agli incarichi extraistituzionali assolutamente vietati e come tali mai autorizzabili: l’elemento unificante è la mancata autorizzazione, non la sua rimovibilità. Nella responsabilità amministrativa, però, la violazione dell’obbligo di riversamento non basta: il danno da mancata entrata deve essere provato in modo certo, nell’an e nel quantum, dalla Procura contabile. Non è ammessa alcuna inversione dell’onere della prova, né il ricorso alle presunzioni tributarie per fondare l’addebito. Il giudice contabile conserva il libero convincimento e può attingere a ogni fonte documentale, compresa la verifica fiscale, valutandone gli esiti in correlazione con le dichiarazioni di prova e i riscontri documentali.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio un dipendente di un’Azienda Regionale Emergenze Sanitarie, con rapporto a tempo pieno e indeterminato e incarico di responsabile di posizione organizzativa, contestandogli di aver svolto, dal 1° gennaio 2015 al 30 giugno 2019, attività extraistituzionali incompatibili. In particolare, l’assunzione della carica di amministratore unico e legale rappresentante di una società esercente attività di centro estetico e le prestazioni rese presso uno studio medico, quale infermiere tricologo, in assenza di autorizzazione.
Su queste basi la Procura ha chiesto la condanna al pagamento di euro 110.410,22, tra danno da mancata entrata e danno per violazione dell’obbligo di esclusività, ottenendo un sequestro conservativo. Il giudice di primo grado ha però rigettato la pretesa, dichiarando l’inefficacia della misura cautelare e liquidando le spese. Avverso la sentenza ha proposto appello la Procura regionale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il gravame. Il primo motivo, incentrato sulla pretesa violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, è infondato: la decisione assolutoria non riposa soltanto sull’impossibilità di trasporre le presunzioni fiscali nel giudizio contabile, ma sull’inadeguatezza complessiva degli elementi probatori addotti. Il giudice di prime cure non ha quindi posto a fondamento della decisione fatti estranei alla domanda.
Sul secondo motivo, la Corte compie un’importante precisazione in diritto. Richiamando la giurisprudenza contabile prevalente, si afferma che l’art. 53, comma 7, citato va letto alla luce della sua ampia formulazione, riferita agli “incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati”. La norma ricomprende sia le incompatibilità relative sia quelle assolute, poiché l’elemento decisivo è la mancata autorizzazione, quale ne sia la causa. Diversamente si creerebbe un’asimmetria ingiustificata, attingendo le situazioni meno rischiose ed escludendo quelle più gravi.
La regola sostanziale, però, non basta a fondare la condanna. La Corte conferma che il danno da mancata entrata era stato determinato recependo la quantificazione della Guardia di Finanza, inizialmente pari a euro 96.768,00 secondo movimentazioni bancarie asseritamente non giustificate. Tuttavia, nel successivo processo verbale di constatazione, la stessa Guardia di Finanza ha ritenuto valide le giustificazioni per la quasi totalità dei versamenti, riducendo la contestazione a un importo residuo minimo.
Tale esito probatorio merita condivisione, anche per il “residuo”, perché le dichiarazioni di prova e i riscontri documentali collocano le operazioni bancarie nell’ambito dell’attività professionale della convivente dell’appellato, mentre i versamenti di modesto valore restano spiegati da piccoli prestiti familiari. La Corte ribadisce che il giudice contabile può attingere da varie fonti ai fini del proprio libero convincimento, ma nel caso di specie resta indimostrata la sussistenza del pregiudizio erariale e della stessa attività extraistituzionale contestata. L’appello è quindi integralmente respinto, con conferma della sentenza gravata e liquidazione delle spese di difesa in favore dell’appellato a carico dell’Azienda.
Nota della Redazione
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