Assegno nucleo familiare maggiorato per figlio inabile e prova del diritto (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 60 del 03.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di assegno al nucleo familiare, il recupero delle somme corrisposte in misura ritenuta eccedente è fondato sul reddito complessivo del nucleo familiare e non sulla sola condizione di inabilità del figlio. I provvedimenti con cui l’INPS accerta l’indebito sono assistiti da presunzione di legittimità. Il percipiente che contesti il recupero e rivendichi la maggiorazione per figlio inabile deve provare il proprio effettivo diritto alle somme, non essendo sufficiente allegare la presenza nel nucleo di un soggetto inabile a proficuo lavoro. La mera prospettazione della condizione di inabilità, anche se di importo pari all’indebito opposto, non rimuove l’incidenza degli esiti delle verifiche reddituali sull’ammontare degli ANF spettanti.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di pensione, ha chiesto l’accertamento del proprio diritto alla quota maggiorata dell’ANF per la presenza nel nucleo familiare di un figlio inabile, non rivedibile e percettore di indennità di accompagnamento. L’INPS, all’esito di verifiche reddituali riferite a più annualità, aveva acclarato la percezione di somme non dovute per l’assegno al nucleo familiare, disponendone il recupero rateale sulla pensione. L’istanza amministrativa presentata dal ricorrente non aveva ricevuto riscontro.

Nelle more del giudizio l’originario ricorrente è deceduto; è proseguito il giudizio il coniuge, in qualità di erede. Il Giudice ha disposto l’integrazione del contraddittorio verso gli altri coeredi, onerando la parte in prosecuzione di notificare gli atti introduttivi o di dimostrare l’assenza di coeredi.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è stato respinto. La Corte muove dalla disciplina dell’art. 2 del D.L. n. 69/1988, che raccorda l’assegno al reddito complessivo del nucleo familiare e non alla retribuzione del singolo lavoratore. Il reddito rilevante è quello assoggettabile all’Irpef conseguito nell’anno solare precedente il 1° luglio, con valore fino al 30 giugno successivo.

Su questo presupposto la Corte osserva che i provvedimenti con cui l’INPS accerta l’indebito elevano a fondamento dell’azione recuperatoria gli esiti delle verifiche reddituali che, ratione temporis, avrebbero inciso sulla misura dell’ANF. Tali atti restano assistiti da presunzione di legittimità.

La traiettoria argomentativa del ricorso — la presenza nel nucleo di un figlio inabile a proficuo lavoro, condizione che aveva abilitato la maggiorazione in concreto corrisposta — non intercetta le motivazioni degli atti amministrativi. L’accertamento dell’ipotetica correttezza di tale prospettazione non rimuove, infatti, la ridondanza degli esiti delle verifiche reddituali sull’ammontare degli ANF effettivamente spettanti.

Ne segue che la parte ricorrente non ha dato prova di avere effettivo diritto alle somme che rivendica di trattenere. La compensazione delle spese è stata disposta in ragione della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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