Giudizio di conto: agente contabile di fatto e legittimazione passiva (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 134 del 23.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto la legittimazione passiva dell’agente contabile non dipende dal formalismo dell’atto di nomina, né dalla circostanza che l’incarico sia stato conferito a conclusione dell’esercizio cui la gestione si riferisce. È agente contabile anche di fatto chi, avendo avuto maneggio di beni pubblici, sottoscrive il conto giudiziale e ne assume la paternità, dopo averne curato l’elaborazione. La nomina formale, peraltro intervenuta, è circostanza irrilevante ai fini della legittimazione, poiché l’ordinamento prevede la figura dell’agente contabile di fatto. Quando il conto presenti irregolarità e non ne sia possibile la ricostruzione certa, il Collegio dichiara la legittimazione passiva e rimette gli atti al magistrato istruttore per ulteriori accertamenti, non potendo né discaricare né definire il giudizio.

Il Fatto

Un agente contabile era chiamato a rendere il conto giudiziale relativo alla gestione del magazzino di una farmacia ospedaliera per l’esercizio 2019. Il magistrato istruttore rilevava che il conto depositato non era stato sottoscritto dall’interessato, ma da altro dipendente, e che in corso di istruttoria l’azienda sanitaria aveva trasmesso ulteriori due conti, parificati con delibere successive, recanti risultanze differenti rispetto al primo.

L’agente eccepiva il difetto di legittimazione passiva, sostenendo di essere stato individuato come agente contabile solo con delibera del 27.12.2019, a conclusione dell’esercizio, senza effetti retroattivi e senza conoscenza dell’incarico; contestava inoltre il merito e chiedeva una nuova resa del conto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina in via preliminare l’eccezione di difetto di legittimazione passiva e la ritiene priva di fondamento. Ciò che rileva non è la qualifica apicale o la titolarità di un incarico di struttura, né la circostanza che la nomina sia intervenuta a fine esercizio o sia stata appresa casualmente dall’interessato.

Dirimente è invece la condotta tenuta: l’agente ha sottoscritto il terzo conto giudiziale, facendone propria la paternità, dopo aver incaricato la società che gestiva il sistema informatico di elaborarlo. Il conto è stato poi parificato con delibera di rettifica. Tale condotta lo rende agente contabile per il conto depositato, a prescindere dal formalismo della nomina.

La Corte ricorda che l’ordinamento prevede la figura dell’agente contabile di fatto, cioè di colui che, pur non investito dell’ufficio, si trovi di fatto ad avere maneggio di denaro o beni pubblici ed è per questo tenuto al deposito del conto. Nel caso concreto, peraltro, la nomina formale sussiste, essendo intervenuta con la delibera del dicembre 2019.

Privi di rilievo sono i richiami alle indicazioni del Commissario regionale sul ruolo sanitario dei dirigenti farmacisti e alla qualificazione dell’agente come contabile “a materia” e non “a valore”: tali aspetti possono semmai assumere rilievo sotto il profilo della procedibilità e del merito, non della legittimazione.

Quanto al merito, l’agente ha chiesto un termine per rendere e parificare nuovamente il conto, anche mediante estrazione dei dati dal sistema. Il Collegio ritiene necessario procedere all’esame del conto da parte del magistrato istruttore, a seguito degli ulteriori elementi che lo stesso riterrà di richiedere in sede istruttoria. Per l’effetto, dichiara la legittimazione passiva e rimanda gli atti al magistrato istruttore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *