Quietanze dematerializzate e discarico dell’agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 50 del 09.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le quietanze di versamento in tesoreria possono essere ordinariamente sostituite da evidenze informatiche valide ad ogni effetto, anche ai fini della resa dei conti amministrativi e giudiziali, ai sensi dell’art. 1 del d.m. 11 dicembre 2013, n. 141. Ne consegue che l’agente contabile non risponde dell’ammanco quando l’effettivo accreditamento delle somme riscosse risulti provato, in via suppletiva, dal bollettario firmato digitalmente dal cassiere dell’istituto tesoriere, recante per ciascuna reversale il numero della bolletta, la data di riscossione, l’importo, il soggetto versante e la causale. La mancata allegazione delle ricevute quietanzate non integra di per sé irregolarità contabile, una volta che il supplemento istruttorio abbia dato prova del riversamento. Il conto giudiziale va pertanto dichiarato regolare, con discarico dell’agente.
Il Fatto
L’agente contabile del servizio anagrafe e stato civile di un comune calabrese, per l’esercizio finanziario 2014, è chiamato a rispondere nel giudizio di conto iscritto a ruolo. Il magistrato istruttore, con relazione, aveva concluso per la irregolarità del conto, rilevando che il totale delle riscossioni, pari ad euro 55.838,48, pur risultando versato in tesoreria, non era supportato dalla prova documentale dell’effettivo accreditamento. Mancavano, in particolare, le ricevute di versamento quietanzate dal cassiere della banca tesoriere e gli estratti conto trimestrali.
L’ente, interpellato, aveva dichiarato di essere impossibilitato a reperire la documentazione e di non poter accedere al portale per la limitazione nella consultazione a partire dall’anno 2019. Prima facie, la mancanza di prova dell’accredito comportava un ammanco pari all’intero valore del conto. L’agente si è costituito chiedendo il discarico e, in via subordinata, la restituzione degli atti per accertamento diretto presso il tesoriere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto necessario un supplemento istruttorio. Con l’ordinanza n. 17/23 del 08.03.2023 ha disposto ispezione e accertamento diretto, a mezzo della Guardia di Finanza, presso l’amministrazione comunale e l’istituto tesoriere, per acquisire le ricevute di versamento quietanzate e ogni documento comprovante l’accreditamento delle somme in corrispondenza delle 44 reversali.
La relazione integrativa ha accertato che, sebbene le reversali quietanzate non fossero state inviate, erano stati trasmessi i bollettari firmati digitalmente dal cassiere dell’istituto bancario relativi agli anni 2014 e 2015. In tali bollettari sono riportati, per tutte le reversali, il numero della reversale di riferimento, il numero della bolletta di riscossione, la data di riscossione, l’importo, il soggetto versante e la causale.
Alla luce di tale documentazione, il Collegio esclude che le somme non siano state quietanzate dall’istituto. Richiama l’art. 1 del d.m. 11 dicembre 2013, n. 141, in materia di dematerializzazione delle quietanze di versamento della Tesoreria statale, a norma del quale le quietanze sono ordinariamente sostituite con evidenze informatiche valide ad ogni effetto, anche ai fini della resa dei conti giudiziali. La norma richiama a sua volta l’art. 2, comma 1, del d.P.R. 20 aprile 1994, n. 367 e gli artt. 241 e 596 del r.d. 23 maggio 1924, n. 827.
Il bollettario digitale, con i dati analitici per ciascuna reversale, costituisce dunque prova idonea dell’accreditamento delle somme riscosse e versate nelle casse comunali. Non vi è ragione per escludere l’avvenuto versamento. Il conto giudiziale reso dall’agente deve pertanto essere dichiarato regolare, con discarico dell’agente contabile. Le spese sono compensate ex art. 31, comma 3, c.g.c., in considerazione della novità della questione trattata con riferimento alla dematerializzazione delle quietanze di versamento in tesoreria.
Nota della Redazione
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