Gestione economale: mancata prova del legittimo impiego e addebito dell’ammanco (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 46 del 08.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’economo comunale, quale agente contabile assoggettato alla responsabilità connessa al maneggio di denaro pubblico, è personalmente responsabile delle somme ricevute in regime di anticipazione e deve dimostrare, mediante il conto giudiziale, la regolarità dei pagamenti eseguiti in stretta correlazione con le finalità delle anticipazioni. Il mancato assolvimento dell’onere di fornire la prova del legittimo impiego comporta il diniego del discarico. L’incolpevole impossibilità di produrre la documentazione giustificativa, per smarrimento o cattiva tenuta dell’archivio, non trasferisce l’onere probatorio né esonera da responsabilità, autorizzando soltanto il ricorso alla prova per testimoni o per presunzioni. Costituiscono ammanco le spese non riconducibili alle tipologie regolamentari, non inerenti alle attività istituzionali dell’ente o eccedenti il limite di importo fissato dal regolamento di contabilità.
Il Fatto
Il conto giudiziale dell’economo comunale per l’esercizio finanziario 2016 è stato depositato nel 2019, sottoscritto dall’agente e munito del visto di regolarità del responsabile del servizio finanziario, con parificazione del 2017.
La relazione istruttoria ha rilevato la sostanziale impossibilità di procedere alla verifica per carenza della documentazione amministrativa di supporto. Non sono stati reperiti il giornale di cassa, i buoni economali e la documentazione giustificativa. La Guardia di Finanza, delegata all’accesso, ha dichiarato l’indisponibilità di qualsiasi documento per l’esercizio di riferimento. L’agente ha chiesto il discarico, o in via gradata la dichiarazione di irregolarità senza addebito, invocando la non imputabilità dello smarrimento, avvenuto dopo il suo collocamento in quiescenza e in occasione di trasferimenti dell’archivio. Il pubblico ministero ha ritenuto doversi valutare l’irregolarità con addebito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla natura della gestione economale, quale deroga al principio di programmazione degli acquisti, diretta a fronteggiare esigenze impreviste di funzionamento degli uffici. Sul piano contabile, la spesa economale inizia con il pagamento diretto dell’agente, entro le disponibilità assegnate, ed è poi ratificata dal responsabile del servizio finanziario con l’imputazione a bilancio.
Da tale carattere anticipatorio discende la necessità che l’economo verifichi, sotto la propria personale responsabilità, l’ammissibilità delle spese, riscontrandone la conformità alle previsioni di legge e di regolamento. È irregolare la spesa non prevista dal regolamento e non riconducibile a finalità istituzionali dell’ente; il fondo economale non può servire ad aggirare le regole sull’impegno di spesa, neppure mediante artificiosa parcellizzazione.
Quanto al regime probatorio, la Corte richiama l’art. 194 del R.D. n. 827/1924 e l’art. 93 TUEL: grava sull’agente contabile l’onere di dimostrare il legittimo impiego delle somme, con conseguente diniego del discarico in caso di inadempimento. Dalla disciplina civilistica degli artt. 2220 e 2724, comma 3, cod. civ. si ricava l’obbligo di regolare tenuta della documentazione contabile e la regola secondo cui la perdita incolpevole del documento non esenta dall’onere della prova, ma consente solo il ricorso alla prova testimoniale o per presunzioni.
Nel caso concreto l’agente ha dedotto lo smarrimento dei giustificativi a seguito del trasferimento dell’archivio, senza però provarlo e senza attivarsi per la ricostituzione della contabilità, ad esempio acquisendo copie delle fatture dei fornitori. La Corte rammenta che dalla disciplina generale si ricava la possibilità di ricostituzione o duplicazione della documentazione smarrita. Non risultano denunce di furto o di smarrimento.
Ne consegue la conferma delle contestazioni istruttorie e la qualificazione come ammanco delle spese per il personale, di quelle non riconducibili alle tipologie regolamentari, di quelle prive di prova di inerenza alle attività istituzionali e della spesa eccedente il limite regolamentare. Il conto è dichiarato irregolare, con condanna dell’agente alla refusione dell’importo di € 1.443,97 a beneficio del Comune e delle spese processuali.
Nota della Redazione
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