Indebito pensionistico: prescrizione decennale e affidamento del percipiente (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 221 del 23.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La pretesa dell’amministrazione al recupero dell’indebito oggettivo pensionistico è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, che decorre dal giorno di ciascun pagamento non dovuto, momento in cui il credito è liquido ed esigibile. La distinzione tra ordinatore primario e secondario di spesa non integra impossibilità legale ad esercitare il diritto e non differisce l’esordio della prescrizione. Per il periodo non ancora prescritto, allorché il trattamento sia stato erogato in via provvisoria, opera il legittimo affidamento del percipiente in buona fede, che si consolida secondo gli indici elaborati dalle Sezioni Riunite e prevale sul recupero quando il provvedimento definitivo sopravvenga dopo un tempo ampiamente superiore ai termini procedimentali.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di pensione di anzianità erogata in via provvisoria dal dicembre 1999, riceveva dall’INPS un atto di recupero per asserito indebito di oltre 12.000 euro lordi, riferito al periodo dal 25.12.1999 al 31.01.2023, per avere percepito importi superiori al dovuto. Dopo la declinatoria di giurisdizione del giudice ordinario, l’interessato agiva in riassunzione davanti alla Corte dei conti, deducendo la prescrizione decennale maturata, il difetto di motivazione dell’atto e la lesione dell’affidamento riposto nella originaria liquidazione.

L’Istituto eccepiva che nessun termine prescrizionale era decorso, essendo il decreto definitivo di pensione del 23.12.2016 applicato solo dal febbraio 2023, e negava l’applicabilità del regime di irripetibilità invocato dal ricorrente.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce la genesi dell’indebito, che si produce in due fasi: la prima, tra il 25.12.1999 e il 23.12.2016, in cui fu corrisposto il solo trattamento provvisorio in attesa del decreto definitivo; la seconda, successiva al 23.12.2016, in cui il trattamento definitivo non venne applicato a regime dall’INPS, che continuò a versare quello provvisorio fino al febbraio 2023.

Sul primo periodo il Collegio richiama la propria giurisprudenza contabile, secondo cui la pretesa al recupero dell’indebito oggettivo ex art. 2033 cod. civ. è soggetta alla prescrizione decennale ex art. 2946 cod. civ., decorrente dal giorno del pagamento delle maggiori rate non dovute. La distinzione tra ordinatore primario e secondario di spesa, sostiene la Corte, afferisce solo al riparto interno tra apparati e non integra l’impossibilità legale di esercizio del diritto ex art. 2935 cod. civ. Ne consegue l’irrecuperabilità degli importi percepiti tra il 25.12.1999 e il 14.04.2013 per maturata prescrizione.

Per il periodo successivo, non ancora prescritto, la Corte dà rilievo all’affidamento del pensionato. Non trovano applicazione né gli artt. 204 ss. d.P.R. n. 1092/1973, né l’art. 9 legge n. 428/1995, poiché l’erogazione non consegue a procedura automatizzata. Viene invece in rilievo l’art. 162, comma 7, d.P.R. n. 1092/1973, sul conguaglio tra pensione provvisoria e definitiva, interpretato dalle Sezioni Riunite n. 2/2011: lo spirare dei termini regolamentari non priva l’amministrazione del potere-dovere di recupero, ma sussiste un affidamento del percipiente in buona fede che matura nel tempo in base a indici quali il decorso temporale, la rilevabilità dell’errore con ordinaria diligenza e le ragioni della modifica.

Nel caso concreto il provvedimento definitivo sopravviene a circa sedici anni dalla comunicazione di quello provvisorio, superando ampiamente il triennio indicato dalle Sezioni Riunite. La sovrapposizione tra i due provvedimenti rende non immediata la percezione dell’errore, e dal pensionato non può pretendersi particolare competenza tecnica. Per il periodo dal 23.12.2016 in poi, invece, la pretesa recuperatoria resiste: nessuna prescrizione è maturata e l’affidamento non sussiste, poiché il ricorrente, a conoscenza del decreto definitivo, avrebbe potuto avvedersi con diligenza ordinaria dell’eccedenza dei ratei incassati. La Corte rigetta altresì il difetto di motivazione, spettando al destinatario provare il proprio titolo al trattenimento delle somme.

In parziale accoglimento, la Corte dichiara che nulla è dovuto per il periodo dal 25.12.1999 al 23.12.2016, con condanna dell’INPS alla restituzione del trattenuto, oltre interessi e rivalutazione monetaria secondo il criterio dell’assorbimento, e conferma la legittimità del recupero per il periodo successivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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