Cessazione della materia del contendere e recupero del 50% dell’equo indennizzo (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 76 del 24.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico, il sopravvenuto riconoscimento in autotutela della pretesa creditoria, con emissione del provvedimento concessivo della pensione privilegiata e corresponsione degli arretrati, determina la cessazione della materia del contendere. Il comportamento processuale dell’Amministrazione che, a seguito della proposizione del ricorso giurisdizionale, rimuova il provvedimento negativo merita di essere valorizzato e giustifica il superamento del principio della compensazione virtuale delle spese. L’assoluta estraneità dell’Istituto previdenziale alla vicenda costituisce giusto motivo di compensazione anche nei suoi confronti. Il godimento della pensione privilegiata impone il recupero del 50% dell’equo indennizzo già corrisposto, mediante trattenute mensili pari a un decimo dell’importo.
Il Fatto
Il ricorrente, militare collocato in congedo assoluto per infermità non dipendente da causa di servizio, aveva ottenuto la liquidazione dell’equo indennizzo. Successivamente aveva presentato domanda di pensione privilegiata ordinaria, respinta dal Ministero della Difesa per sopravvenuta decadenza, essendo decorsi oltre cinque anni dal collocamento a riposo. Avverso tale diniego aveva proposto ricorso amministrativo, rimasto senza seguito.
Nel giudizio davanti alla Corte dei conti il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio e la condanna dell’Istituto previdenziale al pagamento dei ratei e degli arretrati. Nelle more, il Ministero ha emesso il decreto concessivo della pensione privilegiata di ottava categoria, con decorrenza poi posticipata, e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che il Ministero della Difesa, dopo essersi costituito chiedendo un rinvio per sollecitare la Commissione Medica Ospedaliera, ha provveduto in via di autotutela. Il decreto concessivo della pensione privilegiata, seguito dal provvedimento che ne ha fissato la decorrenza, ha integralmente soddisfatto la posizione creditoria del ricorrente.
Tale pieno riconoscimento consente di pervenire alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, come richiesto in primo luogo dall’Amministrazione. Il comportamento processuale di quest’ultima viene espressamente valorizzato anche allo scopo di agevolare futuri comportamenti virtuosi in autotutela, in luogo di contenziosi meramente dilatori.
Quanto alle spese, la Corte, in un bilanciamento di contrapposti interessi, ritiene meritevole di prevalenza la condotta pubblica descritta e supera il principio della compensazione virtuale, procedendo alla compensazione delle spese processuali. L’assoluta estraneità dell’Istituto previdenziale alla vicenda, ribadita dal suo difensore, costituisce giusto motivo di compensazione anche nei suoi confronti.
Infine, il godimento della pensione privilegiata impone, ai sensi dell’art. 144 d.P.R. n. 1092/1973, il recupero del 50% dell’importo ottenuto a titolo di equo indennizzo, a carico dell’Amministrazione competente, mediante trattenute mensili sulla pensione pari a un decimo dell’ammontare.
La Corte accerta e dichiara la cessazione della materia del contendere, con spese compensate, e dispone la trasmissione di copia della sentenza al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri per gli adempimenti relativi al recupero della somma indicata in motivazione.
Nota della Redazione
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