Criticità gestionali nel finanziamento PNRR per la mensa scolastica (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 37 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La Corte dei conti, nell’esercizio del controllo sulla gestione di cui all’art. 100 Cost. e all’art. 3, comma 4, l. n. 20/1994, verifica la legittimità e la regolarità delle gestioni pubbliche, nonché la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi. Nell’ambito del monitoraggio degli interventi finanziati con risorse del PNRR, la mancata realizzazione degli obiettivi intermedi e finali, evidenziata da un avanzamento economico-finanziario irrisorio rispetto ai trasferimenti ricevuti e alle scadenze previste, integra un profilo di criticità gestionale. Non sussiste un automatismo tra esito negativo del controllo sulla gestione e responsabilità di singoli funzionari: la rilevazione di eventuali illegittimità può essere assunta a elemento o indizio per la distinta valutazione complessiva connessa all’esercizio del controllo medesimo.
Il Fatto
Il Comune di Torella dei Lombardi (AV), in qualità di soggetto attuatore, è risultato beneficiario di un finanziamento PNRR per i lavori di ampliamento dell’edificio scolastico Criscuoli finalizzati alla realizzazione di una mensa scolastica, per un importo complessivo di 748.000,00 euro, nell’ambito della misura M4C1I1.2 (Piano di estensione del tempo pieno e mense), con CUP n. B58H22001640006.
A seguito dell’avvio d’ufficio del procedimento di controllo, il Magistrato istruttore ha invitato l’ente a fornire una relazione sullo stato di avanzamento del progetto. Dai dati del sistema informativo ReGiS emergeva un avanzamento economico-finanziario pari al 2,2%, con costi realizzati per 16.725,69 euro e pagamenti pari a zero. Il Comune ha riscontrato con nota del 01.10.2025, evidenziando le criticità incontrate, tra cui la sospensione dei lavori disposta il 12.12.2023 e la necessità di adeguare il progetto allo stato di fatto esistente.
La Motivazione della Corte
La Corte dei conti, inquadrato l’intervento nel sistema di controllo sulla gestione delineato dall’art. 7, comma 7, d.l. n. 77/2021, conv. dalla l. n. 108/2021, ha rilevato che, alla data dell’istruttoria, il sistema ReGiS registrava un avanzamento economico-finanziario del 2,2%, con costi realizzati pari a 16.725,69 euro su un totale di 748.000,00 euro. A fronte di trasferimenti in favore del Comune per 612.000,00 euro, risultavano dichiarati pagamenti per 149.112,96 euro.
La Sezione ha giudicato la previsione di conclusione entro il 31.03.2026 difficilmente realizzabile, anche alla luce delle plurime sospensioni dei lavori, connesse alla necessità di adeguare il progetto alla presenza di sottoservizi non rilevati in fase progettuale e a circostanze legate a cantieri limitrofi. In particolare, la Corte ha evidenziato una motivazione tautologica dell’ente in ordine al mancato rispetto delle previsioni di cui all’art. 15, commi 3 e 4, d.l. n. 77/2021, avendo il Comune giustificato l’inadempimento con fattori contingenti e con la limitata disponibilità oraria del personale dedicato alle attività contabili.
La Corte ha altresì segnalato la mancata effettuazione dell’aggiornamento dei quadri economici al nuovo prezzario regionale dei lavori pubblici e alcune incongruenze documentali, tra cui il richiamo nella determina di affidamento dei servizi tecnici di un ulteriore CUP oltre quello di riferimento. Ha, infine, richiamato l’attenzione degli organi dell’ente sugli obblighi di diligenza qualificata nella gestione delle risorse PNRR e sui consequenziali profili di responsabilità, rammentando che eventuali profili di deficitarietà nella rendicontazione precludono la possibilità di ricevere ulteriori trasferimenti.
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Nota della Redazione
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