Giudizio a istanza di parte e risarcimento per perdita di chance (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 106 del 28.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie tra ente impositore e concessionario della riscossione, aventi ad oggetto la verifica dei rapporti di dare e avere e del risultato finale, sussiste la giurisdizione della Corte dei conti, inquadrandosi il giudizio nella categoria residuale e aperta dei giudizi ad istanza di parte di cui all’art. 172, lett. d), c.g.c. La domanda con cui l’ente impositore lamenti la mancata riscossione per prescrizione del credito, imputabile al concessionario, va riqualificata in termini di verifica contabile a natura dichiarativa, restando estranei i profili risarcitori propri della responsabilità amministrativa, riservati alla Procura erariale. Il danno conseguente è configurabile come perdita di chance, non come automatica traslazione del mancato introito: la chance si liquida equitativamente, in via analogica, secondo i parametri dell’art. 20, comma 4, d.lgs. n. 112/1999, da un ottavo a un terzo dell’importo iscritto a ruolo, con eventuale riduzione ex art. 1227, comma 1, cod. civ. per il concorso del creditore. La domanda di danno all’immagine è inammissibile nel giudizio ad istanza di parte, presupponendo una sentenza penale irrevocabile e l’azione del requirente contabile.

Il Fatto

L’azienda di trasporto pubblico locale titolare del servizio nel Comune di Napoli irrogava a un utente una sanzione amministrativa pecuniaria per la percorrenza senza titolo di viaggio. Divenuto definitivo l’accertamento e non pagata la sanzione, l’ente creditore iscriveva la somma a ruolo, trasmettendo la minuta al concessionario della riscossione perché procedesse alla riscossione coattiva.

Il concessionario non notificava la cartella di pagamento né atti interruttivi della prescrizione. Il contribuente proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c. innanzi al Giudice di pace, che accoglieva il ricorso per intervenuta prescrizione quinquennale del credito. In pendenza del giudizio promosso dall’ente impositore, il concessionario esperiva il regolamento preventivo di giurisdizione; le Sezioni Unite affermavano la giurisdizione della Corte dei conti, qualificando il giudizio tra i giudizi ad istanza di parte in materia di contabilità pubblica.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ribadisce anzitutto la giurisdizione contabile, richiamando l’art. 103, comma 2, Cost. e la qualificazione del concessionario come agente contabile di un ente titolare di patrimonio pubblico. La domanda, ancorché formulata in termini di inadempimento contrattuale e responsabilità, viene riqualificata in ragione del petitum e della causa petendi sostanziali.

L’eccezione di difetto di legittimazione attiva dell’ente impositore è respinta. La Corte osserva che l’art. 172 c.g.c., nel richiamare gli “altri giudizi ad istanza di parte” alla lett. d), configura una categoria atipica e aperta di rimedi, esperibili da soggetti diversi dal pubblico ministero contabile, con il solo limite della materia assegnata alla giurisdizione della Corte. La richiesta di pagamento coincide, in sostanza, con i crediti non riscossi per la dedotta negligenza del concessionario e non integra il paradigma risarcitorio proprio della responsabilità amministrativa.

Nel merito il Collegio esclude l’applicabilità dell’annullamento ex lege dei debiti di importo residuo fino a mille euro, di cui all’art. 4 d.l. n. 119/2018, poiché il ruolo è stato formato nel 2017 e la norma riguarda i carichi affidati fino al 2010. Accerta quindi la condotta negligente del concessionario, che non ha offerto alcun principio di prova dell’inadempimento incolpevole, gravando su di esso l’onere probatorio ex art. 1218 cod. civ..

La Corte qualifica il pregiudizio come perdita di chance, non come perdita certa del credito: l’azione tempestiva avrebbe potuto garantire solo la possibilità di conseguire quanto dovuto, non la sua certa esazione. Richiama la Corte costituzionale n. 190/2023 sulle patologie del sistema della riscossione. Per la quantificazione equitativa adotta, in via analogica, la griglia dell’art. 20, comma 4, d.lgs. n. 112/1999, da un ottavo a un terzo dell’importo iscritto a ruolo.

La Corte rileva poi il concorso colposo del creditore ex art. 1227, comma 1, cod. civ.: l’ingiunzione è stata notificata nel 2012, mentre il ruolo è stato trasmesso solo nel giugno 2017, a ridosso dello spirare del termine prescrizionale, lasciando al concessionario circa tre mesi. La domanda è pertanto accolta nel minimo, con condanna a un ottavo dell’importo iscritto a ruolo. Il danno all’immagine è dichiarato inammissibile, presupponendo una sentenza penale irrevocabile e l’azione del requirente contabile. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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