Inammissibile l’appello INPS su fatti nuovi non dedotti in primo grado (Corte dei Conti Sez. III App. n. 30 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio contabile di appello il divieto di nova preclude la deduzione di fatti e la produzione di prove che potevano essere introdotti nel giudizio di primo grado. La scelta della parte di restare contumace in prime cure è comportamento neutro e non le attribuisce alcun vantaggio rispetto alla parte costituita: essa non può quindi introdurre per la prima volta in appello fatti, eccezioni o documenti, così trasformando la revisio prioris instantiae in iudicium novum. L’appello fondato su tali nova è inammissibile ai sensi dell’art. 193 c.g.c., salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli in primo grado per causa ad essa non imputabile.
Il Fatto
Una docente cessata dal servizio per limiti di età nell’agosto 2017 agiva dinanzi alla Corte dei conti per ottenere la pensione di vecchiaia, dopo che una precedente domanda era stata respinta per difetto del requisito contributivo. Una successiva istanza, presentata nel settembre 2021, restava priva di risposta e la ricorrente impugnava il silenzio inadempimento dell’Istituto previdenziale.
La Sezione giurisdizionale regionale accoglieva il ricorso, riconoscendo il diritto al trattamento con decorrenza dal marzo 2021, cioè dal perfezionamento del requisito anagrafico. L’INPS proponeva appello, sostenendo che la prestazione era stata liquidata con requisiti e decorrenza diversi da quelli del trattamento già in godimento e invocando l’art. 6 della legge n. 155 del 1981 e l’art. 18 del d.P.R. n. 488 del 1968.
La Motivazione della Corte
La Sezione centrale d’appello esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità dell’appello per asserita violazione dell’art. 190 c.g.c., sollevata dall’appellata per mancata specificazione dei capi impugnati. Il collegio respinge tale censura: dall’atto d’appello si evincono la parte di sentenza impugnata e le ragioni dell’impugnazione, individuate nella dedotta violazione dell’art. 18 del d.P.R. n. 488 del 1968 e dell’art. 6 della legge n. 155 del 1981. Resta distinto il piano dell’ammissibilità e della fondatezza del motivo.
Passando al merito, la Corte ritiene l’unico motivo d’appello inammissibile ai sensi dell’art. 193 c.g.c. Le ragioni dell’INPS si fondano su fatti non allegati e quindi mai entrati nel thema decidendum del giudizio di primo grado, nel quale l’appellante era rimasto contumace.
Il collegio richiama la giurisprudenza secondo cui il divieto di nova non riguarda solo le domande e le eccezioni, ma anche le contestazioni nuove: ammetterle in secondo grado modificherebbe i temi di indagine e trasformerebbe il giudizio d’appello da revisio prioris instantiae in iudicium novum. La contumacia è comportamento neutro e non attribuisce alla parte vantaggi, come il diritto di produrre documenti o sollevare eccezioni solo in appello.
Nel caso concreto, il fatto del godimento di un precedente trattamento pensionistico dal 2017 poteva essere dedotto in prime cure. Allo stesso modo, il rilievo sui soli 17 anni di contribuzione, introdotto in udienza, costituisce fatto non dedotto in primo grado dall’appellante contumace. Il collegio osserva inoltre che il giudice di prime cure applicava il periodo del comma 7 dell’art. 24 del d.l. 201/2011 che prescrive soli 5 anni di contribuzione, profilo sul quale l’appellante nulla aveva obiettato.
In assenza di allegazione e prova dei fatti in primo grado, la loro valutazione resta preclusa in appello. L’appello è pertanto dichiarato inammissibile e le spese sono compensate.
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Nota della Redazione
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