Cessata la materia per la capitale, dovuti interessi e rivalutazione sulla pensione (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 107 del 29.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il pagamento dei ratei di pensione intervenuto nel corso del giudizio determina la cessazione della materia del contendere solo se le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale. Ove il soddisfacimento riguardi la sola sorte capitale e restino contestati gli accessori, il ricorso va accolto per la parte residua. L’istituto previdenziale è pertanto condannato al pagamento degli interessi e rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 429 cod. proc. civ. sulle somme liquidate a titolo di arretrati, con applicazione della regola dell’assorbimento. Il maggior danno da svalutazione è calcolato alla stregua degli indici ISTAT ex art. 150 disp. att. cod. proc. civ., anno per anno, fino al soddisfo. Le spese seguono la soccombenza virtuale, avendo la convenuta riconosciuto il diritto solo dopo la notifica del ricorso e in misura parziale.

Il Fatto

I ricorrenti, genitori esercenti la potestà genitoriale su due minori, agiscono quali superstiti discendenti in linea retta per ottenere la pensione di reversibilità della nonna, che provvedeva al loro mantenimento. Espongono di aver presentato domanda amministrativa il 21.7.2015 e di non avere redditi, mentre i minori risultano fiscalmente a carico della de cuius.

L’INPS resiste eccependo il difetto del requisito contributivo, la natura assistenziale e non reversibile della prestazione goduta dalla de cuius e la mancata prova della vivenza a carico. Nel corso del giudizio l’Istituto rinuncia all’eccezione contributiva e adotta la determina di accoglimento, corrispondendo gli arretrati. Resta contestata la sola domanda sugli accessori.

La Motivazione della Corte

Il giudice ricostruisce l’istituto della cessazione della materia del contendere richiamando la giurisprudenza di legittimità, tra cui Cass. civ. Sez. II n. 21757 del 2021, che a sua volta cita Cass. n. 19845/2019, Cass. n. 26299/2018, Cass. n. 13217/2013 e Cass. n. 11962/2005. La pronuncia presuppone che le parti diano reciprocamente atto del mutamento sopravvenuto e rassegnino conclusioni conformi.

Quando invece la sopravvenienza è allegata da una sola parte e l’altra non aderisce, l’apprezzamento del fatto non conduce alla cessazione della materia del contendere. Se il fatto ha soddisfatto la pretesa, si valuta l’interesse ad agire: si può pervenire a una pronuncia dichiarativa dell’esistenza del diritto e al sopravvenuto difetto di interesse per i profili non soddisfatti.

Nel caso concreto il pagamento della pensione risulta provato per entrambe le ricorrenti, con accrediti documentati. Su questo profilo entrambe le parti chiedono la declaratoria di cessazione della materia del contendere, che viene dichiarata per la sorte capitale.

Sugli accessori, invece, il pagamento non risulta e la circostanza è confermata in udienza da entrambe le parti. Il ricorso è pertanto accolto e l’INPS condannato al pagamento di interessi e rivalutazione monetaria ex art. 429 cod. proc. civ., con la regola dell’assorbimento: l’importo dovuto a titolo di interessi si detrae dalle somme spettanti a ripiano del maggior danno da svalutazione, calcolato con gli indici ISTAT ex art. 150 disp. att. cod. proc. civ.

Le spese seguono la soccombenza virtuale, perché l’Istituto ha riconosciuto il diritto solo dopo la notifica del ricorso e in misura parziale, non liquidando gli accessori. Esse sono liquidate in euro 1.000,00, oltre IVA, CPA e accessori di legge, in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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