Superinteressi esclusi sui crediti previdenziali pubblici (Corte dei Conti Sez. I App. n. 119 del 31.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina dei c.d. superinteressi di cui all’art. 1284, comma 4, cod. civ. non si applica al settore speciale delle obbligazioni previdenziali pubbliche soggette alla giurisdizione contabile. Il rapporto obbligatorio previdenziale è retto da una disciplina speciale degli interessi, compendiata dall’art. 167, comma 3, cod. giust. cont., che già assicura il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, seppure temperato dal criterio dell’assorbimento. La natura speciale di tale disciplina prevale, in forza della regola lex posterior generalis non derogat priori speciali, sulla sopravvenuta previsione codicistica di carattere generale. Il giudice contabile non può riconoscere d’ufficio i superinteressi in assenza di domanda di parte che ne evidenzi i presupposti.
Il Fatto
La vicenda origina dal ricorso con cui alcuni pensionati hanno chiesto il ricalcolo del trattamento pensionistico. Il giudice di prime cure, con la sentenza della Sezione giurisdizionale per l’Emilia Romagna n. 86/2023, ha accolto in parte la domanda, riconoscendo il ricalcolo nella misura richiesta e la prescrizione delle differenze maturate prima del 21 agosto 2016.
In punto di interessi, il primo giudice ha ritenuto applicabile anche ai crediti pensionistici pubblici il saggio maggiorato dell’art. 1284, comma 4, cod. civ., richiamando l’ordinanza della Corte di cassazione n. 61/2023. L’INPS ha proposto appello, contestando la violazione e falsa applicazione di tale disposizione e dell’art. 167 cod. giust. cont., per la natura non negoziale del rapporto previdenziale. Gli appellati non si sono costituiti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara in via pregiudiziale la contumacia degli appellati, ai sensi degli artt. 93 e 191 cod. giust. cont., e affronta il merito dell’appello, che ritiene giuridicamente fondato. La norma invocata dal giudice di primo grado è stata introdotta dall’art. 17, comma 1, del D.L. n. 132/2014, convertito con modificazioni nella legge n. 162/2014, con finalità di contrasto ai ritardi nei pagamenti.
Richiamando la pronuncia delle Sezioni Unite n. 12449 del 2024, la Corte sottolinea la relativa autonomia tra la fattispecie costitutiva dei superinteressi e quella degli ordinari interessi legali. Da ciò discende la necessità di un puntuale accertamento dei presupposti applicativi, ivi compresa la specifica tipologia del rapporto obbligatorio. Nel giudizio di prime cure, la parte attrice si è limitata a chiedere gli interessi di legge, senza allegare i superinteressi, tema introdotto d’ufficio dal giudice. Il riconoscimento è quindi avvenuto in assenza di domanda attorea, con violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 cod. proc. civ.
La Corte ricostruisce poi l’evoluzione della disciplina dei crediti previdenziali. Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 156/1991, il legislatore è intervenuto con l’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991, che ha introdotto il divieto di cumulo integrale tra interessi e rivalutazione, esteso dall’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994 e regolato dal D.M. n. 352/1998. Le Sezioni riunite contabili, con le pronunce n. 10/2002/QM e n. 6/2008/QM, hanno configurato il cumulo con assorbimento quale disciplina uniforme delle obbligazioni previdenziali.
Su queste basi, il Collegio esclude l’applicabilità dei superinteressi al settore previdenziale pubblico. La ratio della norma codicistica è marginalizzata dal già operante cumulo tra interessi e rivalutazione. La disciplina speciale degli interessi, definita tale dalle stesse Sezioni riunite, prevale sulla sopravvenuta previsione generale. Rileva inoltre il contemperamento tra tutela del pensionato e disponibilità di bilancio, valorizzato dalla Corte costituzionale n. 361/1996 e ribadito dalla sentenza n. 19/2025.
L’appello è dunque accolto, con parziale annullamento della sentenza gravata nella parte relativa ai superinteressi. Le spese di difesa sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, cod. giust. cont., in ragione dei contrasti giurisprudenziali sulla questione.
Nota della Redazione
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