Reddito di cittadinanza e giurisdizione contabile per carenza di rapporto di servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 14 del 10.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il reddito di cittadinanza, al di là delle programmatiche qualificazioni normative come misura di politica attiva del lavoro, integra un sussidio assistenziale volto al contrasto della povertà e non un contributo di scopo. Esso difetta tanto di una puntuale finalità pubblicistica quanto di un’obbligazione gestoria in capo al percipiente, non essendo costui onerato di alcuna condotta attiva funzionalmente inserita nell’organizzazione amministrativa. Ne deriva l’assenza del rapporto di servizio tra ente erogante e beneficiario, con conseguente difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del giudice ordinario sulle controversie relative alla sua indebita percezione, dovendosi escludere ogni vis expansiva della giurisdizione contabile in assenza di interpositio legislatoris.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti evocava in giudizio il beneficiario di reddito di cittadinanza, chiedendone la condanna al pagamento, in favore dell’ente erogante, di una somma superiore a euro 41.000,00 oltre rivalutazione e interessi, a titolo di danno erariale.
La vicenda traeva origine da una segnalazione della Procura della Repubblica, con cui si notiziava la pendenza di un procedimento penale per truffa ai danni dello Stato: il beneficiario avrebbe presentato istanze omettendo scientemente di indicare il coniuge proprietario di patrimonio immobiliare di valore superiore a euro 30.000,00, così percependo indebitamente le mensilità del contributo. L’invito a dedurre non riceveva riscontro e il convenuto rimaneva contumace. Il thema decidendum si incentrava sulla giurisdizione del giudice contabile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via pregiudiziale la questione di giurisdizione, che ha registrato orientamenti difformi. La questione, essendo di puro diritto e attinente allo ius dicere, è rilevabile d’ufficio senza necessità di preventiva sottoposizione al contraddittorio ai sensi dell’art. 101 cod. proc. civ., richiamato dall’art. 7 c.g.c., come affermato dalla Cass. civ. n. 15019/2016 e da Corte conti, I Sez. Appello, n. 385/2018. Nel caso di specie la piena osservanza del contraddittorio è comunque assicurata, avendo la Procura preso posizione sul tema e avendo la contumace rinunciato a contraddire.
Nel merito, il Collegio richiama la giurisprudenza sulle contribuzioni pubbliche di scopo: il rapporto di servizio sussiste quando il percipiente, in qualità di extraneus, venga funzionalmente inserito nell’iter procedimentale pubblicistico per perseguire una finalità di interesse generale, dovendo ricorrere tre requisiti: la provenienza pubblica delle risorse, il vincolo di destinazione a uno scopo pubblicistico con attività gestoria e l’obbligo di attivazione e rendicontazione, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 3899/2004 e dalla più recente Sezioni Unite n. 21297/2017. Da tali ipotesi vanno distinti i meri sussidi a finalità solidaristico-assistenziale, che non implicano alcuna gestione amministrativa di denaro pubblico.
Il Collegio aderisce all’orientamento maggioritario della Sezione, compendiato nelle sentenze nn. 335, 336, 337, 367, 382, 504, 505, 677, 678, 789 e 950 del 2021, che ha declinato la giurisdizione contabile in favore del giudice ordinario. Il reddito di cittadinanza è inquadrato tra i meri sussidi, quale misura di solidarietà volta ad assicurare un minimo sostentamento agli indigenti, senza imporre alcuna attività gestoria. Il Collegio si discosta dalla pronuncia della II Sezione d’Appello n. 468/2022, che aveva affermato la giurisdizione contabile valorizzando la finalità di inclusione occupazionale: nel d.l. n. 4/2019 l’obiettivo occupazionale resta un mero auspicio o un esito esterno ed eventuale, prevalendo la finalità di contrasto alla povertà. La generica vocazione lavoristica non attribuisce ex se al privato la qualifica di gestore di risorse pubbliche. Confermano la lettura l’erogazione del beneficio anche agli inoccupabili assoluti e il sostanziale fallimento delle figure dei navigator.
Il reddito non conferisce dunque al beneficiario la gestione di risorse secondo finalità pubbliche: egli è mero destinatario di provvidenze assistenziali, in coerenza con l’art. 38 della Costituzione. La finalità solidaristica esclude in radice l’inquadramento nei contributi di scopo per carenza di rapporto di servizio, investendo il giudice ordinario della potestas iudicandi. Nel caso specifico, trattandosi di indebita percezione, la controversia appartiene al giudice ordinario. Ne consegue, in via preliminare e assorbente, la declaratoria di difetto di giurisdizione, con riassunzione nei modi e termini dell’art. 17 c.g.c., senza pronuncia sulle spese in quanto decisione in rito.
Nota della Redazione
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