Responsabilità erariale amministratori per distrazione incassi servizio pubblico (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 189 del 29.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di azione di responsabilità per danno erariale, sussiste il rapporto di servizio e la giurisdizione della Corte dei conti allorché un soggetto privato esterno all’amministrazione sia incaricato di svolgere, nell’interesse e con le risorse della pubblica amministrazione, un’attività o un servizio pubblico in sua vece, risultando irrilevante il titolo della gestione. Rispondono in solido del danno la società concessionaria e i suoi amministratori che abbiano distratto gli incassi destinati al riversamento, nonché la dipendente che, con condotta dolosa, abbia omesso i controlli e le segnalazioni dovuti, consentendo il protrarsi dell’illecita appropriazione. La facoltà di sospensione dei terminali, pur discrezionale, resta sindacabile nel merito amministrativo per conformità a legge. L’autonomia del giudizio contabile rispetto a quello civile esclude la violazione del ne bis in idem. Il potere riduttivo è precluso in caso di responsabilità a titolo di dolo.
Il Fatto
La Procura regionale evocava in giudizio la società concessionaria del servizio di vendita dei titoli di viaggio del trasporto pubblico locale veneziano, i suoi due amministratori, una funzionaria dell’ufficio contabilità clienti e ricavi della società affidataria del servizio e la responsabile dell’ufficio legale. L’istruttoria era stata avviata dopo la notizia del licenziamento della dirigente, ritenuta responsabile del mancato riversamento dei corrispettivi da parte di tre edicole gestite dalla concessionaria.
La società era stata autorizzata alla vendita in forza di una convenzione del 2017; i biglietti venivano emessi tramite terminali forniti in comodato e il riversamento degli incassi avveniva mediante addebito periodico sul conto del concessionario, che doveva garantire la provvista. Dal 2018 i RID iniziarono ad andare insoluti, accumulando un’esposizione superiore a un milione di euro, solo in parte corrisposta. Emersa la scopertura, la funzionaria richiese la sospensione dei terminali; residuava un insoluto quantificato in circa 435.000 euro, al netto di quanto già recuperato. La Procura chiedeva la condanna per l’80% in capo alla società e ai due amministratori e per il 20% in capo alla funzionaria.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio dichiarava la contumacia della società e di uno degli amministratori, non costituiti, e affermava la giurisdizione della Corte dei conti. Richiamando le Sezioni Unite della Cassazione (in particolare n. 15893/2022), ribadiva che il rapporto di servizio sussiste quando un ente privato esterno svolga, nell’interesse e con le risorse della pubblica amministrazione, un servizio pubblico, inserendosi nell’apparato organizzativo di questa.
Respinta l’eccezione di improcedibilità fondata sul beneficium excussionis, la Corte rilevava che gli amministratori erano stati tratti a giudizio iure proprio per la condotta tenuta, non quale soci illimitatamente responsabili. Richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 5019/2010), affermava che la responsabilità contabile si estende a tutti coloro che abbiano avuto la concreta disponibilità delle somme pubbliche o abbiano posto le condizioni per il loro indebito incameramento.
Quanto al ne bis in idem, il Collegio richiamava l’autonomia del giudizio contabile rispetto a quello civile, con particolare riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 1/2007 e alla giurisprudenza delle Sezioni Unite (n. 21742/2019), chiarendo che una preclusione opera solo quando con l’altra azione si sia ottenuto il medesimo bene della vita. Nel merito, la domanda era parzialmente accolta: la società e i suoi amministratori avevano trattenuto indebitamente gli incassi, violando il dovere di riversamento, con condotta connotata da dolo.
La Corte affermava poi la responsabilità della funzionaria, responsabile dell’ufficio contabilità, che aveva sistematicamente avallato la prassi dilatoria, omesso le segnalazioni ai superiori e fornito una rappresentazione errata per difetto del debito. Il Collegio precisava che la discrezionalità nella sospensione dei terminali non è insindacabile nel merito amministrativo, dovendo rispondere a criteri di efficienza, efficacia e legalità, e che il potere riduttivo è precluso in presenza di dolo. Respingeva invece la domanda verso la responsabile dell’ufficio legale, per difetto di attualità del danno, pendendo il giudizio sulla validità della fideiussione.
Nota della Redazione
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