Assegno nucleo familiare al pensionato inabile: decorrenza dalla prima domanda (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 151 del 14.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il requisito sanitario dell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro, richiesto dall’art. 2, comma 8, del decreto-legge n. 69/1988 per comporre il nucleo familiare con una sola persona, può essere desunto dal verbale di accertamento dell’invalidità civile al 100% con indennità di accompagnamento e impossibilità di deambulare senza accompagnatore. Il diritto all’assegno per il nucleo familiare decorre dalla prima domanda amministrativa utile, non dalla successiva: l’inerzia dell’INPS non può pregiudicare il pensionato che abbia tempestivamente attivato la procedura. Il regime di cumulo parziale di interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme arretrate resta disciplinato dai criteri consolidati delle Sezioni riunite.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di pensione di reversibilità nella gestione pubblica degli enti locali (categoria SOCPDEL) con decorrenza giuridica dall’1.05.2016, è affetta da gravi patologie e risultata invalida civile al 100% con indennità di accompagnamento e handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992. Ritiene sussistente l’inabilità a proficuo lavoro e chiede il trattamento di famiglia per sé sulla pensione in godimento, con decorrenza dal quinquennio antecedente la domanda o dalla diversa data accertata in causa.

Dinanzi al silenzio dell’Istituto, la ricorrente agisce in giudizio. L’INPS si costituisce e deduce di aver accolto una domanda, liquidando gli assegni con decorrenza dal febbraio 2022, e di aver poi riconosciuto gli arretrati dalla domanda dell’8.07.2019, contestando il periodo anteriore per difetto di prova sanitaria ed eccependo la prescrizione quinquennale.

La Motivazione della Corte

Il giudice ricostruisce la disciplina dell’assegno per il nucleo familiare, istituito dalla legge n. 153/1988 di conversione del decreto-legge n. 69/1988, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 67/2022 sulla duplice natura, previdenziale e di sostegno al bisogno, della prestazione. Rileva che il decreto legislativo n. 230/2021 ha sostituito il beneficio, dal 1° marzo 2022, solo per i nuclei con figli e orfanili, restando la fattispecie estranea a tale ambito.

Quanto al requisito sanitario, il giudice valorizza le evidenze documentali. Il verbale della Commissione medica attesta, con accertamento del 15.03.2017, l’invalidità civile con impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore e le condizioni per le agevolazioni dell’art. 30, comma 7, della legge n. 388/2000. Da quella data la Corte ritiene sussistente l’inabilità a qualsiasi proficuo lavoro, anche in ragione dell’età avanzata.

Il requisito economico, previsto dall’art. 2, comma 10, del decreto-legge n. 69/1988, risulta parimenti integrato: il reddito da pensione supera il 70 per cento del reddito complessivo del nucleo, non emergendo altre fonti. Il giudice individua la misura applicabile nella tabella n. 19, relativa ai nuclei orfanili composti solo da maggiorenni inabili, con assegno mensile di euro 52,91.

Sul riconoscimento parziale operato dall’INPS in corso di causa, il giudice non dichiara la cessazione della materia del contendere. La pretesa resta limitata, su richiesta del difensore, al periodo successivo al 13.06.2017, data della prima domanda amministrativa, posteriore sia alla decorrenza giuridica della pensione (1.05.2016) sia all’accertamento dell’invalidità (15.03.2017). In tal modo resta assorbita l’eccezione di prescrizione riferita al quinquennio antecedente la domanda dell’8.07.2019.

Il ricorso è quindi accolto parzialmente. L’INPS è condannato al pagamento degli arretrati ancora dovuti con decorrenza dal 13.06.2017, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria in regime di cumulo parziale secondo i criteri di Corte conti, sezioni riunite, sent. 10/QM/2002. Le spese, liquidate forfettariamente in euro 600,00 oltre accessori, sono poste a carico dell’Istituto e corrisposte al procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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