Dipendenza da causa di servizio esclusa per artrosi preesistente alla leva (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 18 del 11.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La pensione privilegiata militare presuppone la dipendenza causale dell’infermità dal servizio di leva. Tale nesso è escluso quando la patologia risulti preesistente all’incorporazione e non sia provato alcun evento di servizio idoneo a determinarla o ad aggravarla. L’onere di provare il fatto di servizio e la sua incidenza eziologica grava sul richiedente la prestazione previdenziale. La regolare conclusione del periodo di leva non è di per sé ostativa, ma concorre a confermare la compatibilità della patologia con la vita militare ordinaria. La soccombenza nel merito non preclude la compensazione integrale delle spese quando la durata abnorme del giudizio sia dipesa da fattori indipendenti dall’attività delle parti.

Il Fatto

Un militare di leva, incorporato tra il 1962 e il 1963, aveva chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia lombosacrale e la conseguente pensione privilegiata, dopo che il Ministero della Difesa aveva negato tale nesso. Il giudizio, introdotto nel 1971 davanti all’allora sezione giurisdizionale centrale, è stato dichiarato estinto per mancata istanza di prosecuzione; dopo l’annullamento di quel provvedimento in appello e la riassunzione nel 2016, la causa è pervenuta alla Sezione regionale per la Campania. Nel frattempo il ricorrente era deceduto e il giudizio è proseguito su iniziativa degli eredi.

La domanda si fonda sull’asserita caduta da un camion militare e sull’adibizione a mansioni di autista, quali fattori di aggravamento della patologia pregressa.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Sezione dichiara tempestiva la riassunzione, depositata il 9 febbraio 2016 a fronte di una sentenza d’appello del 27 ottobre 2015 e di un atto notificato tra il 18 e il 19 gennaio 2016.

Sul merito, il foglio matricolare e le cartelle cliniche dell’ospedale militare di Padova, acquisite grazie alla produzione documentale disposta dal giudice, documentano che il ricorrente, già prima dell’incorporazione, accusava dolori lombari e sacrali per una diagnosi di artrosi lombare, trattata con busto gessato. A ciò si aggiungono le risposte affermative al questionario e il rilievo, durante una visita del 25 ottobre 1962, di una pur lieve malformazione del tratto lombare.

La Sezione esclude che l’evento di servizio allegato — la caduta dal camion — sia provato: di esso non è stata fornita alcuna precisazione temporale, con la conseguente inammissibilità probatoria della prospettazione attorea. La stessa deduzione, osserva la Corte, conferma implicitamente che i compiti ordinari non rivestivano rilievo eziologico.

Neppure convince la tesi dell’aggravamento da mansioni di autista. Il rapporto informativo dell’11 febbraio 1969 menziona solo la frequenza di un corso per conduttori di automezzi e precisa che il reparto era accasermato; il ricorrente, per di più, restò quasi costantemente assente dal servizio nei mesi più freddi. I dolori, secondo la sua stessa anamnesi del 16 gennaio 1963, si accentuavano con la stazione eretta, la deambulazione e gli sforzi, non alla guida di veicoli. Già dal 25 ottobre 1962 gli era stata sconsigliata la guida e disposto il servizio in cucina.

Infine, alcuni referti di modica lombalgia e una osservazione del tutto negativa, uniti alla regolare conclusione dei diciassette mesi di leva, confermano l’assenza del nesso causale. La domanda è quindi rigettata; le spese di lite sono integralmente compensate per la durata eccezionale del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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