Inammissibile il parere non connesso al PNRR (Corte dei Conti Sez. contr. Umbria n. 52 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La funzione consultiva attribuita alla Corte dei conti dall’art. 2 della legge n. 1/2026 ha un ambito di applicazione limitato alle questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete connesse all’attuazione del PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), di valore complessivo non inferiore a un milione di euro. Tale attività si affianca, senza sostituirla, a quella già prevista dall’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003. La richiesta di parere che non presenti alcun collegamento con l’attuazione del PNRR o del PNC è inammissibile, difettando il requisito oggettivo di ammissibilità previsto dalla nuova disciplina.
Il Fatto
Il Comune, in attuazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato dalla Sezione, aveva ripianato al 31 dicembre 2025 una quota di disavanzo superiore a quella prevista, pari a 564.100,03 euro in più. Con richiesta trasmessa tramite il Consiglio delle Autonomie locali, l’Ente ha chiesto parere ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge n. 1/2026 sulla possibilità di omettere l’applicazione al bilancio 2026 della quota di disavanzo di 172.116 euro, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 111, comma 4-bis, del d.l. n. 18/2020, per effetto dell’anticipo delle attività del Piano di rientro.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente ricostruito il dibattito interpretativo sorto sulla portata dell’art. 2 della legge n. 1/2026, che ha attribuito alle Sezioni regionali di controllo una nuova funzione consultiva in materia di contabilità pubblica. La norma richiede la sussistenza di requisiti specifici: le questioni devono essere connesse all’attuazione del PNRR e del PNC, di valore complessivo non inferiore a un milione di euro, ed estranee ad atti soggetti a controllo preventivo di legittimità o a fatti per i quali la procura contabile abbia notificato un invito a dedurre.
La deliberazione esamina i diversi orientamenti emersi. Secondo una prima tesi, la locuzione “anche” avrebbe valore meramente esplicativo, rendendo le condizioni di ammissibilità operative trasversalmente in tutte le materie della contabilità pubblica. Una seconda impostazione valorizza il termine “anche” come indice di una funzione additiva, individuando un ambito specifico e qualificato per le fattispecie PNRR e PNC. Una terza tesi, infine, estende ulteriormente l’ambito di ammissibilità anche a questioni estranee al PNRR.
In continuità con la propria deliberazione n. 17/2026/PAR, la Sezione dell’Umbria aderisce all’orientamento restrittivo. Il quadro normativo generale e i lavori preparatori della legge n. 1/2026 non consentono di prospettare una soluzione diversa: l’intero art. 2 si riferisce esclusivamente ai pareri per fattispecie concrete connesse all’attuazione del PNRR e del PNC. La nuova attività consultiva, con il regime del termine perentorio e l’effetto esimente rispetto alla colpa grave, si affianca a quella già esistente ex art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, senza assorbirla.
Applicando tale principio al caso di specie, la Sezione ha rilevato che la richiesta del Comune non contiene alcun richiamo a fattispecie connesse al PNRR o al PNC: la questione riguarda esclusivamente il ripiano del disavanzo e l’applicazione dell’art. 111, comma 4-bis, del d.l. n. 18/2020. L’assenza del requisito oggettivo di ammissibilità ha determinato la declaratoria di inammissibilità della richiesta di parere.
Nota della Redazione
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