Pensione privilegiata: nesso causale e rilevanza del giudizio amministrativo sull’equo indennizzo (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 224 del 18.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini del riconoscimento della pensione privilegiata il giudice contabile accerta autonomamente la dipendenza delle infermità da causa di servizio, senza essere vincolato all’esito del procedimento amministrativo di riconoscimento della dipendenza ai fini dell’equo indennizzo. La pendenza del giudizio amministrativo avverso il decreto di non dipendenza non incide sul giudizio pensionistico, che ha ad oggetto un beneficio diverso. Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio in sede di equo indennizzo non costituisce accertamento definitivo ai sensi dell’art. 12 del d.P.R. n. 461/2001 nel diverso giudizio sulla pensione privilegiata. La mera coincidenza temporale tra l’insorgenza dell’infermità e il servizio non è sufficiente a fondare il nesso eziologico, che richiede specifici episodi o condizioni di servizio idonei ad operare come concausa valida ed efficiente.
Il Fatto
Il ricorrente, militare dell’Arma dei Carabinieri cessato dal servizio per infermità con decorrenza dal 13.2.2006, ha impugnato la nota con cui il Ministero della Difesa – PREVMIL ha respinto la sua istanza di pensione privilegiata presentata nel dicembre 2014 per due infermità: “lombalgia persistente con spondiloartrosi e discopatia” e “persistente disturbo d’ansia”. L’Amministrazione ha fondato il diniego sull’assunto che le patologie erano state riconosciute non dipendenti da causa di servizio con decreto del 2015, divenuto inoppugnabile, con efficacia anche ai fini del trattamento di privilegio.
Il ricorrente ha contestato la definitività di quel decreto, perché impugnato davanti al giudice amministrativo e ancora sub iudice in appello. Ha dedotto la sussistenza del nesso causale e ha chiesto l’acquisizione del fascicolo amministrativo e, se necessario, una consulenza medico-legale.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile ha anzitutto delimitato l’oggetto del giudizio. Il presente procedimento, diretto ad accertare il diritto alla pensione privilegiata, non è inciso dalla pendenza del giudizio amministrativo sulla non dipendenza delle malattie dal servizio ai fini dell’equo indennizzo, perché quest’ultimo concerne un beneficio diverso. Ne discende che l’eventuale accertamento in sede contabile della dipendenza delle patologie non esime l’Amministrazione dal verificare gli ulteriori presupposti e requisiti della pensione.
Nel merito, la Corte ha richiamato l’art. 67 del d.P.R. n. 1092/1973, secondo cui il trattamento spetta al militare le cui infermità, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili a una delle categorie della tabella A e non suscettibili di miglioramento. Per “fatti di servizio” si intendono eventi e circostanze strettamente connessi all’adempimento degli obblighi lavorativi, che abbiano assunto effettivo rilievo causale o concausale. Il giudice ha escluso l’operare di una presunzione assoluta o relativa di dipendenza: la mera coincidenza temporale non realizza il presupposto di legge. Ha pure ammesso che anche un’infermità di natura endogena può fondare il diritto, purché il ricorrente indichi e documenti specifici episodi di servizio operanti come concausa in senso medico-legale.
Su queste basi la Corte ha valutato il parere del Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti, acquisito con ordinanza n. 42/2023 e reso il 19.2.2024. L’organo tecnico, dopo visita diretta e partecipazione del consulente di parte, ha ritenuto la lombalgia da ernia discale L5-S1 e protrusione L4-L5 in note di spondilodiscoartrosi sì dipendente da causa di servizio e ascrivibile all’8^ categoria tabella A, mentre ha escluso la dipendenza del disturbo d’ansia. Quanto a quest’ultimo, la Corte ha valorizzato la motivazione del CML: il trauma cranico riportato in servizio nel 2004 non possiede idoneità deterministica a cagionare una risposta neuro-psichica cronicizzatasi, né il nesso è validabile sotto il profilo della concausalità.
Le osservazioni del consulente di parte, che ha insistito sul possibile ruolo scatenante dell’episodio del 2004, sono state giudicate inidonee a scalfire il percorso argomentativo del CML, risolvendosi in un’affermazione meramente probabilistica. La Corte ha quindi accolto parzialmente il ricorso, riconoscendo la dipendenza dal servizio della sola patologia lombare, con rinvio degli atti al Ministero della Difesa perché, previo esame dei requisiti di legge, attribuisca il trattamento privilegiato con decorrenza dalla data del congedo, oltre interessi e rivalutazione. Nessuna pronuncia sulla richiesta di estromissione del Comando Generale dell’Arma, non evocato in giudizio dal ricorrente. Spese compensate per la complessità della questione.
Nota della Redazione
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