Giudizio per resa del conto: estinzione per cessata materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 170 del 19.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio per la resa del conto, promosso dalla Procura regionale ai sensi degli artt. 141 e 144 del codice di giustizia contabile, il deposito del conto giudiziale da parte dell’agente contabile determina la cessata materia del contendere e impone la definizione del giudizio con sentenza. La natura giurisdizionale del procedimento non muta in ragione del tipo di decreto assunto dal giudice monocratico, poiché dall’art. 144 c.g.c. non si ricavano differenziazioni tra decreto di accoglimento e decreto di rigetto del ricorso. Il giudizio si definisce pertanto con pronuncia di estinzione, restando ferme ed impregiudicate le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti nell’ambito della procedura di cui agli artt. 145 e ss. c.g.c.
Il Fatto
La Procura regionale ha chiesto al giudice monocratico designato di fissare un termine perentorio nei confronti di un agente contabile esterno, gestore di un appartamento privato autorizzato all’attività ricettiva, per la presentazione al Comune del conto giudiziale relativo all’esercizio finanziario 2020, con contestuale richiesta di sanzione pecuniaria per la grave e ingiustificata omissione del deposito.
Con decreto del Giudice designato era stato fissato il termine per la resa del conto. Il Comune ha poi trasmesso la relativa documentazione tramite applicativo telematico. Nelle more è pervenuta, per conto dell’agente contabile, ulteriore documentazione. Alla camera di consiglio il Pubblico Ministero ha concluso per la cessata materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il giudice prende atto che il conto giudiziale risulta depositato dall’agente contabile, parificato e corredato del parere dell’organo di revisione interno. Il venire meno dell’interesse alla pronuncia sul termine assegnato rende superfluo ogni ulteriore accertamento nel giudizio per resa del conto.
Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. sez. I, 21 marzo 2005, n. 6071) e la propria precedente pronuncia (Sez. giurisd. Marche, 31 dicembre 2020, n. 198), secondo cui il procedimento per resa del conto, pur strumentale rispetto al giudizio di conto vero e proprio, ha natura giurisdizionale, desumibile dalle norme che lo regolamentano in tutte le sue fasi e che ne determinano la definizione mediante sentenza, immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di un’udienza pubblica.
Da tale qualificazione discende che la forma di definizione del giudizio non può variare a seconda del tipo di decreto assunto dal giudice monocratico: dall’art. 144 c.g.c. non si ricavano differenziazioni, in termini di definizione, tra decreto che accolga il ricorso e decreto che lo rigetti.
Il giudice procede quindi, ai sensi dell’art. 144 c.g.c., alla definizione del giudizio con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere, restando ferme ed impregiudicate le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti nell’ambito della procedura di cui agli artt. 145 e ss. c.g.c. Nulla è disposto sulle spese, in ragione della mancanza di contraddittorio nel giudizio per resa del conto; gli atti sono rimessi al Magistrato relatore dei conti giudiziali.
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Nota della Redazione
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