Dipendenza da causa di servizio: sindrome ansiosa non riconosciuta, sinusopatia sì (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 223 del 18.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di dipendenza da causa di servizio, il giudice contabile che sia stato investito della relativa domanda è vincolato all’accertamento del requisito sanitario compiuto dal consulente tecnico d’ufficio, ove questo risulti fondato su attendibili elementi di fatto, su convincenti argomentazioni logico-giuridiche e su un supporto medico-scientifico adeguatamente motivato. Ne consegue che è esclusa la dipendenza da causa di servizio della patologia qualificabile come disturbo della personalità di tipo impulsivo, non riconducibile a un disturbo reattivo agli eventi di servizio, mentre è riconosciuta la medesima dipendenza per la patologia la cui eziologia sia ricondotta alle modalità concrete dell’attività lavorativa. Il riconoscimento della causa di servizio è subordinato alla verifica del nesso eziologico alla stregua del d.P.R. n. 834/1981, con attribuzione dell’equivalente della categoria tabellare corrispondente.
Il Fatto
Il ricorrente, ex dipendente della Polizia penitenziaria in congedo assoluto, ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di alcune infermità, al fine di ottenere il relativo trattamento pensionistico ordinario privilegiato, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria. Il Comitato di Verifica per le cause di servizio, con il parere recepito dal Ministero della Giustizia, aveva riconosciuto la dipendenza per l’artrosi diffusa del rachide e per gli esiti del trauma cranio-facciale, escludendola invece per il pregresso disturbo d’ansia e per la sinusopatia frontale sinistra.
Il ricorrente ha quindi impugnato il diniego davanti alla Corte dei conti, sostenendo che il giudizio del Comitato sarebbe stato illogico, non avendo considerato le condizioni lavorative effettive. In via subordinata ha chiesto la consulenza tecnica d’ufficio. L’INPS, pur evocato in giudizio, è rimasto contumace.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale, il Giudice ha dichiarato la contumacia dell’istituto previdenziale ai sensi dell’art. 93 cod. giust. contabile (d.lgs. n. 174/2016), non essendosi la parte costituita.
Nel merito, la Corte ha ritenuto necessario disporre un approfondimento istruttorio per l’accertamento del requisito sanitario. Con ordinanza, è stato conferito incarico all’Unità operativa medicina legale dell’Asl di esprimere parere sulla dipendenza delle infermità e, in caso positivo, sull’ascrivibilità alla categoria pensionistica e sulla decorrenza. Il parere, non depositato nei termini, è stato sollecitato con successiva ordinanza.
Il consulente ha concluso che la patologia “pregresso disturbo d’ansia” non è riconoscibile come dipendente da causa di servizio, trattandosi di un disturbo di personalità a tratti impulsivi, e non di un disturbo reattivo agli eventi di servizio; tale patologia non è ascrivibile ad alcuna categoria. Diversamente, la “sinusopatia frontale sinistra” è stata riconosciuta come dipendente da causa di servizio, per essere la stessa riconducibile all’attività lavorativa svolta quali sentinelle, piantonamenti e turni notturni, ed è stata ascritta alla Tabella B.
Il Giudice ha valutato il parere fondato su attendibili elementi di fatto e su un supporto medico-scientifico adeguatamente motivato, ritenendolo coerente con le premesse in fatto. Ne ha quindi tratto le conseguenze: limitatamente al “pregresso disturbo d’ansia” non sussistono i presupposti per il riconoscimento della invocata dipendenza; per l’infermità sinusopatica, invece, sussistono i presupposti per il riconoscimento della dipendenza da ragioni di servizio, con attribuzione di un’indennità una tantum pari a cinque annualità della ottava categoria della Tabella A di cui al d.P.R. n. 834/1981.
Il ricorso è stato pertanto accolto in parte, con compensazione delle spese di giudizio in ragione dell’esito parzialmente favorevole.
Nota della Redazione
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