Indebito pensionistico INPS: onere di revisione annuale e ripetibilità (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 225 del 18.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di recupero di ratei di pensione ai superstiti erogati in misura superiore al dovuto per superamento dei limiti di reddito di cui all’art. 1, comma 41, legge n. 335/1995 e alla relativa Tabella F, la revisione dei pagamenti disposti mediante procedure automatizzate deve essere espletata entro il termine di un anno dalle relative lavorazioni, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 428/1985 e dell’art. 5 del d.P.R. n. 429/1986. Decorso tale termine, cessa ex lege la fase di provvisorietà della liquidazione e l’indebito non è più ripetibile. Resta salva la ripetizione incondizionata solo quando il percipiente abbia omesso di comunicare gli eventi incidenti sul diritto o sulla misura della prestazione. L’indebito oggettivo è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 cod. civ., che decorre dal giorno del pagamento dei ratei non dovuti.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di pensione di reversibilità dal 1997 a seguito del decesso del coniuge militare, riceveva dall’INPS una nota con cui l’Istituto, rilevato un presunto indebito formatosi sul trattamento di riversibilità, ne chiedeva la restituzione per un importo complessivo superiore a settantasettemila euro. La comunicazione indicava anche le modalità di recupero, mediante trattenute rateali sulla pensione e, per la parte residua, tramite avviso di pagamento.
La ricorrente impugnava il provvedimento davanti alla Corte dei conti, deducendo il difetto assoluto di motivazione, la prescrizione decennale dei ratei anteriori al 2013 e la tardività dell’azione di recupero rispetto al termine annuale previsto dall’art. 13 della legge n. 412/1991. L’INPS si costituiva sostenendo la legittimità del proprio operato e richiamando le statuizioni delle Sezioni riunite n. 4/2008/QM.
La Motivazione della Corte
Il giudice accoglie il ricorso muovendo da un rilievo preliminare: la nota impugnata difetta radicalmente di motivazione. Il periodo di formazione dell’indebito viene indicato dall’Istituto solo nel corso del giudizio, mentre il provvedimento non reca alcun riferimento normativo e non chiarisce che il recupero dipende dalla perdita della compartecipazione al trattamento da parte del figlio della ricorrente.
Nel merito, la Corte ricostruisce il quadro normativo. L’art. 1, comma 41, legge n. 335/1995 e la Tabella F prevedono la cumulabilità dei trattamenti ai superstiti con i redditi del beneficiario entro determinati limiti percentuali, con il correttivo che il trattamento cumulato non può risultare inferiore a quello spettante per le fasce immediatamente precedenti.
La circolare INPS n. 195 del 2015 pone in capo al titolare della prestazione l’obbligo di dichiarare la propria situazione reddituale. Il giudice osserva però che, essendo noti all’Istituto i redditi della ricorrente, l’INPS avrebbe dovuto correggere il trattamento entro il termine di legge, ovvero entro un anno dalle relative lavorazioni.
Richiamando le Sezioni riunite n. 4/QM/2008, la Corte ribadisce che nella materia trova applicazione la normativa dell’art. 9 della legge n. 428/1985 e dell’art. 5 del d.P.R. n. 429/1986. Ne deriva che la revisione dei pagamenti automatizzati va conclusa entro un anno, con carattere provvisorio delle liquidazioni fino a tale scadenza. Decorso il termine, si conclude ex lege la fase di provvisorietà e cessa la ripetibilità incondizionata degli indebiti maturati oltre la scadenza.
L’Agenzia delle Entrate rende consultabili all’INPS i modelli reddituali tramite il sistema Siatelv2-PuntoFisco, operativo dal 2008, nell’anno successivo al periodo di imposta. L’INPS avrebbe quindi dovuto procedere al recupero entro un anno dall’accessibilità della dichiarazione. Poiché l’indebita erogazione è iniziata nel 2004 e l’istituto non ha mai precisato il periodo di riferimento né il tipo di prescrizione applicata, il giudice qualifica la fattispecie come indebito oggettivo ex art. 2033 cod. civ., soggetto alla prescrizione decennale, con decorrenza dal pagamento dei ratei non dovuti. Il recupero risulta pertanto illegittimamente attivato.
A ciò consegue l’accoglimento del ricorso, con riconoscimento dell’irripetibilità dei ratei percepiti e del diritto alla restituzione delle somme già trattenute, senza interessi e rivalutazione. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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