Danno erariale da timbrature fittizie e quantificazione del danno all’immagine (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 32 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il medico legato da rapporto convenzionale con l’amministrazione sanitaria, che attesti la propria presenza in servizio per ore non effettivamente prestate, commette condotta illecita produttiva di danno erariale. La quantificazione del pregiudizio patrimoniale segue l’attestazione dell’amministrazione danneggiata, prevalendo sulla ricostruzione ipotetica di parte e sulla mancanza di autorizzazione allo svolgimento dell’attività extra-istituzionale. Il danno all’immagine presuppone il clamor fori: in sua assenza e in presenza di parziale restituzione, la liquidazione equitativa va commisurata in misura ridotta. Alla condanna al capitale conseguono interessi e rivalutazione monetaria dalla percezione delle somme sino alla sentenza, e interessi legali fino al soddisfo.
Il Fatto
La Procura regionale conveniva in giudizio, davanti alla Corte dei conti, un medico esercente servizio presso un istituto penitenziario per conto dell’azienda sanitaria locale, in forza di incarico convenzionale con orario settimanale variabile. L’atto di citazione muoveva da una notizia di danno erariale acquisita a seguito di informativa della Guardia di Finanza, scaturita da un’indagine penale.
L’accertamento istruttorio confrontava i cedolini, i prospetti presenze e le timbrature di entrata e uscita rilevate dai distinti terminali in uso presso l’amministrazione e presso l’istituto penitenziario. Emersero divergenze sistematiche, con attestazione di presenze superiori alle ore effettivamente registrate. Dell’illecito era contestata la sola quantificazione.
La Motivazione della Corte
La Sezione dà preliminarmente atto dell’integrità del contraddittorio, non essendo stata dimostrata l’esistenza di una compagnia assicuratrice quale litisconsorte necessaria. Nel merito rileva che l’attestazione delle ore in più non è contestata e che i punti decisivi sono due: la quantificazione delle somme e il danno all’immagine.
La difesa prospettava una diversa ricostruzione dei fatti, sostenendo che il medico avrebbe interposto un turno fittizio tra due effettivamente svolti, e quantificava il danno patrimoniale in misura inferiore, riconoscendo la parziale restituzione già versata. La Corte non condivide tale ricostruzione per tre ragioni: l’attività è stata svolta senza autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza, rendendo poco credibile una lettura dei fatti favorevole al convenuto; la ricostruzione difensiva è del tutto ipotetica; agli atti vi è l’attestazione dell’azienda sanitaria che quantifica il pregiudizio in misura maggiore.
Quanto al danno all’immagine, la Corte se ne discosta dalla quantificazione attorea. Il difetto di clamor fori e il comportamento del convenuto, che ha restituito parte del danno, giustificano una liquidazione diversa e minore, ragguagliata al 10% delle somme ancora in possesso del danneggiante.
Sul piano degli accessori, alla condanna al capitale conseguono interessi e rivalutazione monetaria a decorrere dalla percezione delle somme, fino alla data della sentenza, e gli interessi legali sulla somma così determinata fino all’effettivo soddisfo. Le spese di giudizio seguono la soccombenza. La domanda è accolta parzialmente, con condanna al danno patrimoniale e al danno all’immagine come rideterminato.
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Nota della Redazione
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