Pensione reversibilità a orfano maggiorenne inabile con inabilità al decesso (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 232 del 22.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La pensione di reversibilità spetta all’orfano maggiorenne che, alla data del decesso del dante causa, versi in condizione di inabilità a proficuo lavoro, sia convivente a carico del defunto e nullatenente, ai sensi dell’art. 82, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973, dovendo le condizioni soggettive sussistere al momento della morte del dante causa per effetto dell’art. 86, comma 1, del medesimo d.P.R. Il parametro legale non postula una invalidità tendenzialmente completa, essendo sufficiente una semplice difficoltà a svolgere un’attività lavorativa proficua, non occorrendo una inabilità che impedisca anche un lavoro sedentario. Il parere del collegio medico-legale, equiparabile alla consulenza tecnica d’ufficio, costituisce mezzo di prova solo per l’accertamento dei fatti, mentre rimane riservata al giudice la valutazione tecnico-giuridica: il giudice può disattenderlo con motivazione che dia conto dell’iter logico seguito, valorizzando gli elementi documentali che il consulente abbia omesso di considerare.

Il Fatto

La ricorrente, figlia maggiorenne di un pensionato deceduto, chiedeva all’INPS la pensione di reversibilità ai sensi della legge n. 903/1965, rappresentando di essere inabile al lavoro e di essere vissuta a carico del genitore. L’istanza amministrativa non veniva definita nei termini e la ricorrente adiva il giudice del lavoro, che declinava la giurisdizione in favore della Corte dei conti. Riassunto il giudizio davanti al giudice contabile, l’INPS si costituiva contestando la sussistenza del requisito sanitario e allegando che la ricorrente, all’epoca, era stata riconosciuta invalida solo in misura parziale, tale da escludere lo stato di inabilità.

Il giudice monocratico disponeva un parere medico-legale al Collegio Medico Legale della Difesa, che riteneva le infermità pregiudizievoli alla capacità lavorativa non presenti alla data del decesso del genitore, collocando le patologie oncologiche in epoca successiva e il disagio psichico come aggravato solo dopo la morte del padre. La ricorrente contestava tale valutazione e chiedeva il rinnovo della consulenza.

La Motivazione della Corte

Il giudice ha ricostruito il quadro normativo di riferimento, individuando i tre requisiti richiesti dall’art. 82 d.P.R. n. 1092/1973: inabilità a proficuo lavoro, convivenza a carico del dante causa e nullatenenza. Ha richiamato la giurisprudenza contabile secondo cui la nozione di inabilità non equivale a quella di inabilità a qualsiasi proficuo lavoro prevista dal d.P.R. n. 915/1978 in materia di pensioni di guerra, essendo sufficiente una semplice difficoltà di svolgere attività proficua, con esclusione soltanto dell’inabilità di grado assai elevato.

Sul piano probatorio, il giudice ha osservato che il parere del Collegio Medico Legale è equiparabile alla consulenza tecnica d’ufficio e, come tale, è mezzo di prova solo per l’accertamento dei fatti, non già per le valutazioni tecniche, che restano rimesse al giudice. Questi non può limitarsi a rinviare al parere, dovendo dare conto dell’iter logico-giuridico seguito, pena una motivazione apparente.

Nel caso concreto il giudice ha ritenuto il parere del CML non adeguatamente motivato, perché non ha valorizzato integralmente il certificato medico del Dipartimento di salute mentale, dal quale emerge che il disturbo psichiatrico, già grave, era antecedente all’emersione delle patologie fisiche e si era aggravato solo in seguito a queste ultime. Tale documento, a giudizio del giudice, assume rilievo decisivo e smentisce la collocazione temporale dell’inabilità operata dal consulente.

Il giudice ha quindi verificato gli ulteriori requisiti. Ha richiamato la giurisprudenza di legittimità sulla vivenza a carico, che presuppone lo stato di bisogno del superstite e il mantenimento da parte del dante causa, desumibile dall’effettivo comportamento tenuto. La non autosufficienza economica è stata desunta dall’assenza di redditi propri e dall’esiguità dell’assegno di invalidità percepito dalla ricorrente. Il ricorso è stato pertanto accolto, con riconoscimento del diritto alla pensione dalla decorrenza indicata e degli interessi legali sui ratei arretrati, con compensazione delle spese processuali per la tecnicità della materia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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