Conto giudiziale improcedibile per il consegnatario con debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 18 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili di ufficio, gravato di un mero debito di vigilanza, è qualificabile come agente amministrativo e non come agente contabile. A norma dell’art. 32 del R.D. n. 827/1924, non è tenuto alla resa del conto giudiziale. La distinzione tra debito di custodia e debito di vigilanza non è nominalistica ma sostanziale: la gestione di magazzino, con consistenze iniziali e finali, movimenti di carico e scarico e obbligo restitutorio, configura il debito di custodia e impone il giudizio di conto; la mera sorveglianza sull’impiego dei beni assegnati alle singole articolazioni, nei limiti delle scorte operative funzionali all’ufficio, resta estranea alla giurisdizione contabile. Ne consegue l’improcedibilità del giudizio di conto quando difettino i presupposti normativi della resa.
Il Fatto
Il giudizio riguarda il conto giudiziale reso da un funzionario di un Comune per l’esercizio finanziario 2021. Il magistrato relatore, con relazione di irregolarità, aveva concluso per la pronuncia preliminare sull’ammissibilità, sull’improcedibilità e sull’irregolarità dell’atto, rilevando che lo stesso non individuava i beni riferibili a una gestione per cui potesse configurarsi un debito di custodia. Gli elenchi riportavano beni mobili inventariati con mera descrizione degli uffici di assegnazione e, per il magazzino, il solo valore complessivo. L’agente contabile, costituitosi, ha sostenuto di essere consegnatario con debito di vigilanza e di aver erroneamente inviato i conti. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’inammissibilità o l’improcedibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione soggettiva del rendicontante. Ai sensi dell’art. 32 del R.D. n. 827/1924, non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza, o presso i quali si trovino stampe, registri od oggetti destinati all’uso dell’ufficio cui sono addetti. L’art. 10 del D.P.R. n. 254/2002 qualifica consegnatario il funzionario che cura la gestione e la conservazione dei beni mobili ricevuti in consegna.
La giurisprudenza contabile, richiamata dal Collegio, distingue le due figure sul piano funzionale. Il debito di custodia presuppone la gestione di un deposito o magazzino, alimentato da produzione o acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte delle articolazioni amministrative. Il debito di vigilanza connota invece la mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso, nonché la gestione delle scorte operative assegnate all’ufficio per uso immediato, nei limiti qualitativi e quantitativi funzionali alle esigenze dell’ufficio e ai consumi programmati.
Il discrimine è quantitativo e qualitativo. Se la giacenza presso i singoli uffici eccede la ragionevole necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’unità, essa non risponde a esigenze di funzionamento ma di continuativo rifornimento: si configura allora una vera e propria gestione contabile, con debito di custodia, soggetta alla resa del conto e al giudizio di conto. I beni di consumo costituenti scorte operative restano invece esclusi dalla resa, fermo l’obbligo di rendicontazione amministrativa (Sez. Calabria sent. 39/2020, Sez. Liguria sent. 133/2016).
Nel caso concreto, i beni indicati nelle liste-inventario risultano in uso agli uffici e non custoditi in un deposito. Sul piano formale, la mera elencazione non evidenzia la gestione in magazzino secondo il mod. 24 del D.P.R. n. 194/1996. Lo stesso rendicontante ha condiviso i rilievi istruttori. Grava dunque su di lui un obbligo di sola vigilanza, con conseguente difetto dei presupposti normativi della resa del conto giudiziale.
Il giudizio di conto è pertanto dichiarato improcedibile. Resta fermo che l’Amministrazione è tenuta alla resa del conto per i beni soggetti a un rapporto di effettiva custodia. Le spese sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.lgs. 174/2016, essendo il giudizio limitato a questioni preliminari.
Nota della Redazione
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