Quota 100, incumulabilità estesa ai soli mesi di effettiva sovrapposizione (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 58 del 28.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di cumulo tra pensione anticipata quota 100 e redditi da lavoro, sancito dall’art. 14, comma 3, del d.l. n. 4/2019, opera esclusivamente con riferimento ai periodi di effettiva concomitanza tra percezione del trattamento pensionistico e svolgimento dell’attività lavorativa. La circolare INPS n. 117/2019, nella parte in cui estende l’incumulabilità all’intero anno solare in cui il pensionato abbia svolto attività lavorativa, anche se di durata inferiore all’anno, è illegittima e va disapplicata ai sensi degli artt. 4 e 5 della l. n. 2248/1865 (Allegato E). Resta ferma la natura assoluta dell’incumulabilità e il diritto dell’INPS alla ripetizione dell’indebito ex art. 2033 cod. civ. per i ratei corrispondenti ai soli mesi di sovrapposizione.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente pubblico collocato in pensione con quota 100, ha impugnato davanti alla Corte dei conti la delibera con cui l’INPS aveva rigettato il ricorso amministrativo avverso il provvedimento di riliquidazione della pensione. L’Istituto aveva qualificato come lavoro dipendente o parasubordinato l’attività di collaborazione prestata dal ricorrente presso due società editrici di una testata giornalistica, ritenendola incompatibile con il trattamento anticipato e disponendo la recuperatoria delle somme erogate per il periodo 1.10.2020 – 30.11.2022, quantificate in € 40.360,01 e successivamente ricalcolate.
Il ricorrente ha chiesto in via principale l’annullamento dei provvedimenti, sostenendo la natura autonoma e occasionale della collaborazione; in via subordinata, la restituzione della sola quota riferita ai compensi percepiti. L’INPS ha eccepito l’inammissibilità per mancata riassunzione del giudizio definito dal Tribunale con sentenza declinatoria della giurisdizione, e nel merito ha richiamato la Corte cost. n. 234/2022 e la Cass., Sez. lav., n. 30994/2024.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto disatteso l’eccezione preliminare, rilevando che oggetto del giudizio è una delibera diversa da quella impugnata davanti al giudice ordinario. Ha poi ribadito la natura dichiarativa e non caducatoria della giurisdizione pensionistica, preordinata all’accertamento del rapporto e non all’annullamento dell’atto.
Nel merito, il Collegio ha qualificato l’attività come non cumulabile. Le certificazioni uniche e le dichiarazioni fiscali attestano redditi da lavoro dipendente o assimilato; i contratti, pur formalmente di collaborazione autonoma, prevedono un compenso di € 6,71 per articolo con liquidazione a cadenza periodica. Tale modalità retributiva preclude il requisito dell’occasionalità, intesa come carattere episodico della prestazione secondo la FAQ 14 della nota Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 5546/2017. La domanda principale è stata quindi respinta.
È stata invece accolta la domanda subordinata. La Corte ha ritenuto non conforme al dato testuale l’interpretazione della circolare INPS n. 117/2019, che estende il regime dell’incumulabilità all’intero anno solare. Il riferimento alla base annua contenuto nella norma riguarda, secondo il Collegio, unicamente il lavoro autonomo occasionale entro i € 5.000, unica fattispecie che necessita di un criterio temporale di riferimento. Nei casi di attività di durata inferiore all’anno, il divieto va applicato ai soli mesi di concomitanza tra pensione e lavoro.
La Corte ha preso atto del diverso indirizzo della Cass., Sez. lav., n. 30994/2024, che ha affermato la perdita totale del trattamento pensionistico per l’intero anno solare in ragione della ratio solidaristica, escludendo il contrasto con l’art. 38 Cost. Ha tuttavia ritenuto di dare continuità all’orientamento della giurisdizione contabile, maggiormente ancorato al dato positivo, in linea con le pronunce delle Sezioni regionali Toscana, Veneto e Campania.
Ne è conseguita la parziale fondatezza del ricorso, con riconoscimento del diritto alla restituzione delle somme trattenute in eccedenza rispetto al credito dell’Istituto, corrispondente ai soli ratei dei periodi di effettivo svolgimento dell’attività incumulabile. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate per la complessità della questione, ai sensi dell’art. 31 c.g.c.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.