Sindacato Corte conti su bilancio Ulss per limiti spesa e crediti vetusti (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 311 del 18.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel controllo sulla relazione dell’organo di revisione dei bilanci di esercizio degli enti del Servizio sanitario nazionale, la Sezione regionale della Corte dei conti verifica il rispetto dei limiti di costo dei farmaci ad acquisto diretto, dei tetti di spesa del personale e la sostenibilità degli equilibri economico-finanziari. Il superamento del limite di costo complessivo dei farmaci ad acquisto diretto, al netto degli innovativi, integra una irregolarità che la Sezione rileva, indipendentemente dalle giustificazioni addotte dall’ente in sede istruttoria. Analogamente configura irregolarità il superamento del limite di spesa del personale di cui all’art. 11, comma 1, d.l. n. 35/2019 e il superamento della soglia di cui all’art. 9, comma 28, d.l. n. 78/2010. La sussistenza di crediti e debiti vetusti impone alla Sezione una raccomandazione di programmazione mirata del recupero, a tutela degli equilibri di bilancio. L’esiguità del personale destinato agli interventi del PNRR è rilevata ai fini dei successivi controlli.

Il Fatto

Nell’ambito del programma di controllo per l’anno 2023, la Sezione regionale di controllo per il Veneto ha esaminato la relazione resa dall’organo di revisione sul bilancio di esercizio 2021 di un’azienda sanitaria locale del Veneto, unitamente alla nota integrativa, alla relazione sulla gestione e al parere del collegio sindacale sul medesimo bilancio. Il controllo è stato svolto ai sensi dell’art. 1, comma 170, legge n. 266/2005, che estende agli enti del Servizio sanitario nazionale le disposizioni dettate per gli enti locali, e dell’art. 1, commi 3 e 7, d.l. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012.

La documentazione ha richiesto un approfondimento istruttorio, con richiesta di chiarimenti rivolta anche all’Area sanità e sociale della Regione, riscontrata dall’ente e dalla Regione. Il bilancio 2021 evidenzia un utile di esercizio in forte diminuzione rispetto all’esercizio precedente, un incremento del valore della produzione e dei costi della produzione, e una crescita del patrimonio netto. La Sezione ha quindi esaminato i profili relativi agli acquisti di strumentazioni, alle prestazioni intramoenia, all’assistenza farmaceutica e ai dispositivi medici, alla spesa per il personale, al sistema di controllo dei costi, ai crediti, ai rischi aziendali, ai debiti verso fornitori, al reclutamento PNRR e al contenzioso legale.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla norma di riferimento: l’art. 1, comma 167, legge n. 266/2005 impone alla relazione dell’organo di revisione di dare conto del rispetto degli obiettivi annuali, dell’osservanza del vincolo in materia di indebitamento e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria. Il successivo comma 7 dell’art. 1 d.l. n. 174/2012 ricollega all’accertamento di squilibri economico-finanziari o di violazioni di norme di regolarità della gestione finanziaria l’obbligo dell’amministrazione di adottare i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità.

Sul primo profilo, la Sezione rileva che il limite di costo complessivo per farmaci da acquisti diretti al netto degli innovativi non è stato rispettato. Dalla risposta regionale emerge uno scostamento rispetto alla soglia assegnata che, al netto delle giustificazioni, permane in misura rilevante. La Sezione non ritiene sufficienti le ragioni addotte, pur articolate, e rileva inoltre l’aumento della spesa farmaceutica ospedaliera, della distribuzione diretta e di quella per conto rispetto all’esercizio precedente, raccomandando il rispetto dei limiti di costo previsti dalle norme regionali.

Sul fronte della spesa per il personale, il questionario evidenzia il mancato rispetto del limite di cui all’art. 11, comma 1, d.l. n. 35/2019. La difesa dell’ente si fonda sulla natura regionale del vincolo introdotto dalla norma. La Sezione prende atto delle ragioni esposte, ma riserva ai successivi controlli la verifica del rispetto del limite su base regionale. Quanto all’art. 9, comma 28, d.l. n. 78/2010, l’incidenza della spesa per il personale con contratti diversi dal tempo indeterminato risulta pari al 100,43% rispetto al 2009, ben oltre il limite del 50% previsto. La Sezione richiama la giurisprudenza costituzionale, Corte cost. n. 173/2012 e Corte cost. n. 182/2011, secondo cui il limite statale costituisce principio di coordinamento della finanza pubblica non derogabile né con legge regionale né con atto amministrativo, potendo il tetto essere solo più stringente. Rileva dunque il superamento del limite.

La Sezione esamina poi il sistema di controllo dei costi, prendendo atto della correttezza delle metodologie applicate dall’azienda in materia di appropriatezza dei ricoveri, e i profili degli incarichi di lavoro autonomo ex d.l. n. 18/2020, dei rischi aziendali accantonati presso la gestione sanitaria accentrata e dei debiti verso fornitori. Sui crediti vetusti verso la Regione, le aziende sanitarie pubbliche e i Comuni, la Sezione, pur prendendo atto delle ragioni esposte, raccomanda una programmazione mirata del recupero a partire da quelli più datati, per evitare che cause di inesigibilità incidano negativamente sugli equilibri di bilancio.

Infine, sul reclutamento del personale per gli interventi del PNRR, la Sezione rileva l’esiguità delle risorse umane destinate, prendendo atto delle difficoltà rappresentate dall’ente nel reperire personale amministrativo e tecnico. Il dispositivo riassume i rilievi: il mancato rispetto del limite di costo dei farmaci ad acquisto diretto, l’aumento delle voci di spesa farmaceutica, il superamento dei limiti di spesa del personale e la sussistenza di crediti e debiti vetusti. La pronuncia è soggetta all’obbligo di pubblicazione e trasmessa agli organi regionali e aziendali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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