Rinuncia agli atti accettata e estinzione del giudizio contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 272 del 13.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia agli atti del giudizio, ai sensi dell’art. 306 cod. proc. civ. e dell’art. 110 c.g.c., produce l’effetto estintivo del processo solo a seguito dell’accettazione della controparte costituita che vi abbia interesse. L’accettazione non tollera riserve o condizioni e integra un vero e proprio negozio processuale a effetti estintivi, non un diritto potestativo del rinunciante. Nel giudizio contabile a istanza di parte, la giurisdizione della Corte e la legittimazione dell’ente impositore verso il concessionario della riscossione si fondano sull’art. 172, lett. d), c.g.c. La dichiarazione di estinzione preclude ogni ulteriore statuizione, anche in ordine all’an e al quantum della pretesa, e le spese sono compensate ove le parti vi abbiano concordato.

Il Fatto

Una società di trasporto pubblico locale, titolare di crediti per sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per mancato pagamento del titolo di viaggio, iscriveva a ruolo le somme maggiorate ai sensi dell’art. 27 legge n. 689/1981 e trasmetteva la minuta al concessionario della riscossione. Quest’ultimo non notificava la cartella di pagamento né atti interruttivi, sicché il credito si estingueva per prescrizione quinquennale, come accertato nel giudizio di opposizione definito con sentenza n. 27400/2020.

La società conveniva il concessionario davanti al Giudice di Pace, che declinava la giurisdizione. Il giudizio era riassunto davanti alla Corte dei conti ai sensi dell’art. 17 c.g.c., con domanda di accertamento dell’inadempimento contrattuale, condanna al pagamento del maggiore importo, risarcimento del danno all’immagine e rifusione delle spese. Nel corso del processo la società depositava rinuncia agli atti e l’agenzia della riscossione dichiarava di accettarla, concordando la compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce in via preliminare l’ambito della propria giurisdizione. Il giudizio rientra nella previsione dell’art. 172, lett. d), c.g.c., con sussistenza sia della potestà della Corte dei conti sia della legittimazione ad agire dell’ente impositore. Sul punto la Sezione richiama la propria giurisprudenza in fattispecie analoghe, citando le sent. n. 706/2023 e n. 172, 173 e 174/2024.

La questione realmente decisa è però di natura processuale. La società ha rinunciato agli atti con apposita memoria, ribadendo la voluntà in udienza; l’agenzia ha accettato l’atto senza riserve né condizioni. Il Collegio ricorda che la rinuncia può essere proposta in ogni stato e grado del processo, ma produce effetti solo dopo l’accettazione nelle debite forme, non contenendo riserve o condizioni e provenendo dalle parti o da procuratori speciali.

La Corte qualifica la fattispecie come negozio processuale a effetti estintivi, richiamando la sent. Sez. giur. Appello n. 381/2022: la rinuncia non è un diritto potestativo idoneo a estinguere il rapporto al solo manifestarsi della volontà del titolare, ma richiede una scelta condivisa. L’accettazione è necessaria quando vi sia una parte costituita che possa avere interesse alla prosecuzione del giudizio, secondo il principio espresso da Cass. civ., Sez. I, n. 6850 del 2011.

Nel caso concreto l’accettazione è intervenuta ritualmente e senza condizioni. Ne deriva che ogni ulteriore statuizione del Collegio è preclusa: la Corte non esamina le eccezioni di inammissibilità dedotte dall’agenzia, né il merito della pretesa risarcitoria, e dichiara l’estinzione del processo. Le spese di giudizio sono compensate in ragione dell’accordo manifestato dalle parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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