Estinzione del giudizio contabile per rinuncia agli atti accettata dalla controparte (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 271 del 13.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio contabile instaurato ad istanza di parte ai sensi dell’art. 172, lett. d), c.g.c., la rinuncia agli atti del giudizio determina l’estinzione del processo solo se accettata dalla controparte costituita che abbia interesse alla prosecuzione. L’accettazione deve essere priva di riserve o condizioni e provenire dalle parti o da loro procuratori speciali, verbalmente all’udienza o con atti sottoscritti e notificati. La rinuncia non opera come diritto potestativo del rinunciante, ma integra un vero e proprio negozio processuale a effetti estintivi, che richiede una scelta condivisa. Una volta intervenute rinuncia e accettazione, ogni ulteriore statuizione del Collegio è preclusa e il giudizio va dichiarato estinto ai sensi dell’art. 110 c.g.c.

Il Fatto

La ricorrente, società esercente il trasporto pubblico locale, aveva iscritto a ruolo una sanzione amministrativa pecuniaria irrogata a un contravventore per mancato pagamento del titolo di viaggio. La somma era stata trasmessa in minuta al concessionario della riscossione, che però non aveva notificato la cartella di pagamento né atti interruttivi, lasciando spirare il termine quinquennale di prescrizione. Il contravventore aveva proposto opposizione davanti al Giudice di Pace, ottenendo l’annullamento del credito. La società aveva quindi convenuto il concessionario davanti al Giudice di Pace per l’inadempimento contrattuale, ma quel giudice aveva declinato la giurisdizione. Riassunto il giudizio davanti alla Corte dei Conti ex art. 17 c.g.c., la ricorrente chiedeva l’accertamento dell’inadempimento, la condanna al pagamento della somma maggiorata e il risarcimento del danno all’immagine.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha anzitutto confermato che la fattispecie rientra nella previsione dell’art. 172, lett. d), c.g.c., con sussistenza della giurisdizione contabile e della legittimazione ad agire della società attrice. Il Collegio ha richiamato la propria giurisprudenza su fattispecie analoghe, che ha riconosciuto la proponibilità dell’azione di parte per l’accertamento della dispersione delle ragioni creditorie imputabile al concessionario.

Nel corso del giudizio, la ricorrente ha depositato dichiarazione di sopravvenuta mancanza di interesse alla prosecuzione e di rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c., chiedendo l’estinzione del processo. Il concessionario ha accettato la rinuncia senza riserve, con accordo sulla compensazione delle spese di lite dei giudizi pendenti.

La Corte ha ricostruito la disciplina dell’istituto richiamando il principio per cui la rinuncia produce effetti solo dopo l’accettazione della controparte nelle debite forme. Il Collegio ha ricordato che la rinuncia non è un diritto potestativo idoneo a estinguere il rapporto processuale al solo manifestarsi della volontà del titolare, ma richiede una scelta condivisa, qualificabile come negozio processuale con effetti estintivi, come affermato dalla Sez. Giur. Appello nella sent. n. 381/2022.

Quanto all’accettazione, la Sezione ha richiamato l’insegnamento della Suprema Corte secondo cui essa è necessaria solo quando vi sia una parte costituita che potrebbe avere interesse alla prosecuzione del giudizio, potendo l’accoglimento delle sue richieste procurarle un’utilità maggiore della semplice chiusura del processo (Cass. civ., Sez. I, n. 6850 del 2011).

Verificato che la rinuncia era stata manifestata con apposita memoria e ribadita in udienza, e che l’accettazione era intervenuta senza riserve o condizioni, la Corte ha ritenuto preclusa ogni ulteriore statuizione e ha dichiarato l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 110 c.g.c., con compensazione delle spese in conformità all’accordo tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *