Rinuncia agli atti e poteri del giudice: estinzione del processo contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 269 del 13.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia agli atti del giudizio contabile, ai sensi dell’art. 110 c.g.c., non costituisce diritto potestativo idoneo a produrre l’effetto estintivo del rapporto processuale al solo manifestarsi della volontà del titolare. Essa integra un vero e proprio negozio processuale con effetti estintivi, che richiede una scelta condivisa e l’accettazione della controparte nelle debite forme, non contenendo riserve o condizioni. Tuttavia, ove la parte costituita non svolga alcuna attività processuale, la mancanza di interesse alla prosecuzione fa venir meno non soltanto la necessità dell’accettazione, ma anche quella della notificazione della dichiarazione di rinuncia. In tale ipotesi sussistono i presupposti per l’estinzione del giudizio, che non dà luogo a pronuncia sulle spese.
Il Fatto
Il ricorrente, già in servizio presso gli Organismi di Informazione e Sicurezza disciplinati dalla legge n. 801/1977, aveva percepito durante l’attività l’indennità di funzione od operativa. Collocato a riposo, contestava il calcolo del trattamento di quiescenza operato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che aveva escluso la citata indennità ritenendola priva di natura retributiva. Chiedeva pertanto l’inclusione della stessa nella base di calcolo, o in subordine della quota del 40%, e in estremo subordine la rimessione di questioni di legittimità costituzionale.
Con successiva nota, il ricorrente manifestava la mancanza di interesse alla prosecuzione del giudizio e vi rinunciava, avendo proposto ricorso davanti alla Sezione giurisdizionale del Lazio, ritenuta competente per territorio. La notifica del decreto di fissazione dell’udienza avveniva ai sensi dell’art. 157, comma 2, c.g.c., non essendo il ricorrente reperibile né avendo indicato un valido indirizzo di posta elettronica. All’udienza nessuno compariva e la causa era trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione della dichiarazione di rinuncia agli atti e dei suoi effetti estintivi. Richiamando l’art. 110 c.g.c., il giudice contabile osserva che la rinuncia può essere effettuata in ogni stato e grado del processo e che essa produce effetti soltanto dopo l’accettazione della controparte nelle debite forme, ossia senza riserve o condizioni e con le modalità previste dalla norma.
La Corte chiarisce la natura dell’istituto: la rinuncia non rappresenta un diritto potestativo, idoneo a produrre l’effetto estintivo al solo manifestarsi della volontà del titolare. Occorre invece una scelta condivisa, un vero e proprio negozio processuale con effetti estintivi, come affermato dalla Seconda sezione giurisdizionale centrale d’appello n. 381/2022.
Il Collegio si sofferma poi sull’ipotesi in cui la parte costituita non abbia interesse alla prosecuzione. Anche interpretando l’art. 110 c.g.c. nel senso di reputare necessaria l’accettazione della parte costituita, la mancanza di attività processuale fa venir meno la necessità non soltanto dell’accettazione stessa, come chiarito da Cass. n. 6850/2011, ma anche della notificazione della dichiarazione di rinuncia al convenuto, secondo Cass. n. 1168/1995.
Ne deriva la sussistenza dei presupposti per l’estinzione del giudizio. La declaratoria di estinzione non dà luogo a pronuncia sulle spese, ai sensi dell’art. 110, comma 7, c.g.c.. Il Collegio dichiara pertanto l’estinzione del processo e ordina la cancellazione della causa dal ruolo, disponendo altresì l’annotazione ai sensi dell’art. 52, comma 3, d.lgs. n. 196/2003 per la tutela dei dati identificativi del ricorrente.
Nota della Redazione
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