Estinzione del processo per mancato deposito delle prove di notifica (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 59 del 03.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo pensionistico dinanzi alla Corte dei conti il ricorrente deve depositare nella segreteria della sezione le prove dell’avvenuta notifica del ricorso entro il decimo giorno che precede la data dell’udienza. L’inosservanza di tale adempimento, imposto dall’art. 155, comma 5-bis, cod. giust. cont., determina l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 111 cod. giust. cont. La sanzione opera d’ufficio, non essendo richiesta alcuna istanza di parte né contestazione del convenuto. La declaratoria di estinzione assorbe ogni altra domanda e non comporta condanna alle spese.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente in quiescenza, ha adito la Corte dei conti per ottenere l’accertamento del diritto a includere nella base contributiva e di calcolo della pensione gli emolumenti derivanti dalla progressione di carriera maturata durante il periodo di cristallizzazione delle retribuzioni, dal 01.01.2011 al 31.12.2015. Ha chiesto la riliquidazione del trattamento pensionistico con riguardo alle classi e agli scatti giuridicamente conseguiti negli anni 2011/2015, il pagamento dei maggiori ratei, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali.

Il Ministero della Difesa e l’INPS non si sono costituiti in giudizio. All’udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione. La questione non è stata esaminata nel merito: il giudice ha rilevato un vizio procedurale nell’introduzione del giudizio.

La Motivazione della Corte

Il giudice unico ha dichiarato l’estinzione del processo per inosservanza dell’art. 155, comma 5-bis, cod. giust. cont. La norma impone al ricorrente di depositare nella segreteria della sezione le prove dell’avvenuta notifica entro il decimo giorno che precede la data di udienza. Il ricorrente non ha osservato tale adempimento.

L’estinzione è stata pronunciata ex art. 111 cod. giust. cont. Il collegio non ha esaminato le ragioni sostanziali della pretesa pensionistica, poiché l’incompletezza della fase introduttiva preclude la decisione sul merito.

Il rilievo è stato operato d’ufficio. La mancata costituzione delle amministrazioni convenute non ha inciso sull’accertamento del vizio: l’obbligo di deposito delle prove di notifica è un onere autonomo del ricorrente, la cui violazione produce l’effetto estintivo indipendentemente dall’attività processuale delle controparti.

La declaratoria di estinzione non comporta condanna alle spese di giudizio. Il provvedimento chiude il giudizio con il solo regolamento delle spese e con il rinvio alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

La conclusione lascia impregiudicata la possibilità, per il ricorrente, di riproporre la domanda nel rispetto degli oneri di deposito imposti dal rito contabile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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