Conto giudiziale inammissibile se privo dei versamenti in tesoreria (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 162 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale redatto dall’agente contabile della riscossione in difformità dal modello 21 previsto dal d.p.r. n. 194/1996, ove indichi le riscossioni tramite POS nella colonna “versamento in tesoreria” anziché i versamenti effettivi, non è qualificabile come conto giudiziale. La sostituzione dei versamenti con gli incassi elettronici determina la carenza di un elemento essenziale, perché rende impossibile la verifica dello scarico: il conto non documenta l’effettivo trasferimento dei fondi all’ente e non consente di accertare se, quando e per quale importo l’agente abbia adempiuto all’obbligo restitutorio. Ne deriva l’inammissibilità del giudizio, per vizio originario che incide sull’esistenza stessa dell’atto, e la necessità di un nuovo deposito. Il contabile deve garantire un conto integralmente formato e autosufficiente, senza possibilità di ricostruzioni esterne.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale regionale per l’Abruzzo esamina il conto giudiziale reso da un agente contabile di un Comune, per l’esercizio finanziario 2019, in relazione alla gestione degli incassi per la vendita dei loculi.
Il magistrato relatore, con relazione depositata il 23 ottobre 2025, ha rilevato che il conto risulta non correttamente strutturato, perché privo dei versamenti in tesoreria, sostituiti dagli incassi tramite POS, e ha concluso per la pronuncia preliminare di inammissibilità; in subordine, per l’irregolarità del conto e l’obbligo di ripresentazione; in ulteriore subordine, per il rigetto nel merito. L’agente contabile si è costituito chiedendo il discarico, sostenendo che i pagamenti elettronici non transitano mai nella sua disponibilità materiale, che le irregolarità sarebbero meramente formali e che non emerge alcun danno erariale. All’udienza del 14 aprile 2026 il Pubblico Ministero ha concluso per l’inammissibilità del conto e l’obbligo di ripresentazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal d.p.r. n. 194/1996, che prevede per l’economo il modello 23 e per l’agente della riscossione il modello 21. In quest’ultimo devono comparire le generalità dell’agente, il periodo di gestione, il numero d’ordine dell’operazione, gli estremi della riscossione, con specifica indicazione dei versamenti in tesoreria, il numero di quietanza e il relativo importo.
Il conto giudiziale, si legge, deve offrire una rappresentazione sincera e precisa dei fatti di gestione. I due pilastri sono il carico, cioè l’ammontare delle somme riscosse che genera il debito verso l’ente, e lo scarico, cioè le somme riversate in tesoreria che estinguono il debito. La loro distinta rappresentazione incarna l’equazione che il giudizio di conto è chiamato a verificare. La Corte richiama sul punto Sez. Molise n. 25/2018, Sez. Veneto n. 238/2022 e Sez. Piemonte n. 144/2011: la prevalenza della sostanza sulla forma non può derogare all’obbligo di completa e idonea rappresentazione.
Preliminarmente, il Collegio aderisce all’orientamento prevalente secondo cui il maneggio di denaro va inteso in senso ampio e comprende tutti i crediti che il contabile ha l’obbligo di riscuotere, anche se la riscossione avviene tramite subagenti, POS o conto corrente postale, e anche con carta di credito. Richiama Corte dei conti Toscana n. 285/2017, Sardegna n. 294/2018 e Calabria n. 176/2022, secondo cui il versamento mediante bonifico diretto degli utenti non incide sulla titolarità del munus di agente contabile.
Su questa base il conto esaminato è dichiarato non correttamente strutturato: nella sezione “versamento in tesoreria” figurano solo i dati delle riscossioni POS. L’errata classificazione non è una mera imprecisione formale, ma carenza di un elemento essenziale, perché impedisce di verificare lo scarico e di evincere se, quando e per quale importo l’agente abbia adempiuto all’obbligo restitutorio. Richiamando C. Conti Sez. I n. 14/1985, il Collegio ricorda che il conto redatto su modello irrituale ma contenente gli elementi richiesti dall’art. 616 R.D. n. 827/1924 (scarico, resti, introiti, esito, rimanenze) può essere qualificato conto giudiziale; nella specie manca invece l’elemento essenziale, con la conseguenza che l’atto non può essere qualificato né rendiconto né conto idoneo a incardinare il giudizio.
L’ordine di integrazione documentale, precisa la Corte, opera solo quando il conto sia ontologicamente esistente e strutturalmente formato. La carenza originaria impedisce l’attivazione della funzione giurisdizionale, che esige un oggetto determinato e completo sul quale esercitare il controllo ex art. 93 Cost. Il giudizio è pertanto dichiarato inammissibile, con necessità di un nuovo deposito del conto e nulla per le spese, stante la pronuncia in rito.
Nota della Redazione
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