Recupero dell’indebito pensionistico bloccato dall’affidamento del percettore in buona fede (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 291 del 03.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il recupero dell’indebito formatosi su un trattamento pensionistico corrisposto dall’amministrazione al percettore in buona fede non può più essere effettuato una volta decorso il termine per l’emanazione del provvedimento definitivo sul trattamento di quiescenza, per il consolidarsi della situazione esistente fondata sull’affidamento riposto nell’amministrazione. La regola dell’art. 162 del d.P.R. n. 1092 del 1973 va letta alla luce della sopravvenuta legge n. 241 del 1990, che impone di individuare il limite temporale oltre il quale la pretesa restitutoria non è più azionabile. Alla declaratoria di irripetibilità segue la restituzione delle somme ritenute dall’ente, senza interessi né rivalutazione, trattandosi di importi trattenuti a tutela di un credito non legittimamente maturato.
Il Fatto
La ricorrente è titolare di pensione diretta e, dal decesso del coniuge, di trattamento pensionistico di reversibilità. Nel novembre 2019 l’INPS, all’esito di una verifica sui limiti di cumulabilità dei redditi, le ha richiesto la restituzione della somma di euro 6.565,78, asseritamente riscossa indebitamente nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2017.
La ricorrente ha contestato la pretesa, rilevando che il trattamento di reversibilità le era stato corrisposto a giugno 2017 per complessivi euro 6.033,55, importo inferiore rispetto a quello richiesto a titolo di ripetizione per il medesimo anno, e che essa era titolare esclusivamente dei redditi da pensione. Ha dedotto di avere percepito il trattamento, quale determinato dall’amministrazione, in buona fede e per oltre due anni, con conseguente insussistenza del diritto al recupero, anche in forza della circolare INPS n. 47 del 16/3/2018. L’INPS si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Giudice unico accoglie la domanda. Dalla documentazione emerge che il trattamento pensionistico è stato riconosciuto alla ricorrente quale determinato dalla stessa amministrazione e corrisposto per oltre due anni a un percettore in buona fede. L’ente lo ha poi rideterminato in peius unilateralmente, accertando la debenza di una somma indebitamente percepita persino superiore a quella effettivamente corrisposta dal giugno 2017.
La ricorrente ha quindi ricevuto l’atto di accertamento di un rilevante indebito pensionistico, seguito da altrettanto rilevanti ritenute mensili, in difetto di qualsiasi preventiva comunicazione idonea a instaurare il contraddittorio con il beneficiario del primo provvedimento di liquidazione, come richiesto dall’art. 10 della legge n. 241/1990, al fine di accertare, causa cognita, l’eventuale superamento dei limiti reddituali.
Il consistente lasso di tempo intercorso tra il pagamento della seconda pensione, risalente a giugno 2017, e il provvedimento di recupero del novembre 2019 ha ingenerato un legittimo affidamento circa l’ammontare definitivo del beneficio. La Corte richiama la decisione n. 7/2007/QM delle Sezioni Riunite, secondo cui, in assenza di dolo dell’interessato, l’art. 162 del d.P.R. n. 1092 del 1973 va interpretato nell’ambito della disciplina della legge n. 241 del 1990, con la conseguenza che, decorso il termine per l’emanazione del provvedimento definitivo, il recupero dell’indebito non è più consentito per il consolidarsi della situazione fondata sull’affidamento.
Il Giudice unico valorizza inoltre la circolare INPS n. 47 del 16/3/2018, che per i redditi conosciuti direttamente dall’Istituto fissa la decorrenza del recupero entro l’anno successivo alla liquidazione del trattamento rilevante. Nel caso concreto il provvedimento di ripetizione è intervenuto a due anni dalla liquidazione della seconda provvidenza. Ne deriva la declaratoria di irripetibilità delle somme e la restituzione delle ritenute, senza interessi né rivalutazione, non essendo collegati a un credito legittimamente maturato. Le spese sono compensate per la complessità della questione.
Nota della Redazione
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