Cessazione della materia del contendere per sopravvenuta riliquidazione della pensione (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 8 del 05.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione della controversia e le parti, dandosi reciprocamente atto del mutamento sostanziale, sottopongano al giudice conclusioni conformi; oppure quando, mancando l’accordo, il fatto sopravvenuto allegato da una sola parte sia scrutinato dal giudice e reputato satisfattivo del diritto azionato. Sul piano sostanziale e soggettivo occorre comunque l’avvenuta soddisfazione in modo pieno e irreversibile del diritto esercitato. L’istituto, di elaborazione giurisprudenziale e positivizzato nel processo tributario e amministrativo, trova applicazione anche nel processo giuscontabile in forza dei principi generali e del rinvio dinamico dell’art. 7, comma 2, c.g.c.. Il suo verificarsi estingue il dovere del giudice di pronunciarsi sulla fondatezza della domanda, venendo meno l’interesse a una decisione. Il regolamento delle spese segue il criterio della soccombenza virtuale.

Il Fatto

La ricorrente, già insegnante di scuola di primo grado, titolare di pensione anticipata liquidata con il sistema misto con decorrenza dal 1.9.2017, lamentava che il trattamento di quiescenza fosse stato calcolato su dati stipendiali privi degli aggiornamenti derivanti dal rinnovo, con effetto retroattivo, del CCNL di categoria. Con domanda del 18.6.2019 chiedeva all’INPS la riliquidazione della pensione applicando i benefici del c.d. “ultimo miglio“. L’Istituto riscontrava che non risultava alcun inserimento di miglioramenti contrattuali da parte dell’amministrazione di appartenenza e restava in attesa dell’invio.

Dopo la risposta della Ragioneria dello Stato e l’inoltro della modulistica da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale, la ricorrente agiva in giudizio per ottenere la ricostituzione e riliquidazione della prestazione dal settembre 2017, con interessi e rivalutazione. L’INPS si costituiva contestando genericamente il ricorso. Dopo due rinvii richiesti concordemente per consentire la definizione in via amministrativa, l’Istituto comunicava con memoria integrativa che la pensione era stata rideterminata con provvedimento del 4.1.2024 e che arretrati e rata aggiornata sarebbero stati corrisposti con la rata di marzo 2024.

La Motivazione della Corte

Il giudice ricostruisce l’istituto richiamando la giurisprudenza di legittimità: Cass. Sez. Lavoro n. 2063/2014 e Cass. civ. Sez. III n. 16150/2010 sul presupposto dell’accordo delle parti, e Cass. n. 6676/2015 sull’ipotesi del fatto sopravvenuto allegato da una sola parte e reputato satisfattivo, con accertamento dell’interesse ad agire avendo riguardo all’azione proposta e alle difese del convenuto.

La Corte sottolinea che, pur richiedendosi la formulazione di conclusioni conformi, sotto il profilo sostanziale e soggettivo occorre comunque l’avvenuta soddisfazione piena e irreversibile del diritto esercitato, richiamando Cass. n. 1378/2012 e Corte dei conti, Sez. II app. n. 92/2018. L’istituto, forgiato dalla giurisprudenza, è stato espressamente introdotto nell’art. 46 del d.lgs. n. 546/1992 e nell’art. 34, comma 5, del d.lgs. n. 104/2010; trova pacificamente applicazione nel processo civile e, per i principi generali e il rinvio dell’art. 7, comma 2, c.g.c., anche in quello giuscontabile. Il suo verificarsi estingue il dovere del giudice di pronunciarsi sulla fondatezza della domanda, con efficacia estintiva del giudizio.

Nel caso concreto, risulta documentalmente provato che l’INPS ha riliquidato la pensione sulla base della comunicazione dell'”ultimo miglio” effettuata dall’ex datore di lavoro e che la pensionata, tramite il difensore, ha dato atto dell’avvenuto conseguimento del risultato perseguito. Il giudice dichiara pertanto la cessazione della materia del contendere.

Quanto alle spese, la Corte ritiene sussistenti i presupposti per l’integrale compensazione: la comunicazione dei dati aggiornati è stata effettuata dall’Istituto scolastico in data successiva alla presentazione del ricorso. Nessun rilievo, ai fini della riliquidazione pensionistica, è annesso alla presentazione del modello PL2, relativo invece alla riliquidazione della buonuscita. Non v’è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, attesa la gratuità dei giudizi pensionistici.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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