Consegnatario di soli beni immobili e improcedibilità del giudizio di conto (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 287 del 17.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto la categoria degli agenti contabili consegnatari di beni va individuata alla luce della disciplina di contabilità di Stato, applicabile anche agli enti locali. Solo i consegnatari per debito di custodia di beni mobili, con gestione di magazzino ed obbligo restitutorio, sono tenuti alla resa del conto giudiziale. Il consegnatario per debito di vigilanza, cui siano affidati beni immobili, è agente amministrativo e non è soggetto a quel rendiconto. Ne consegue l’improcedibilità del giudizio di conto per mancanza dell’oggetto.

Il Fatto

Il giudizio di conto trae origine dalla relazione con cui il magistrato relatore per i conti di un Comune ha chiesto la fissazione dell’udienza di discussione sul conto reso dal consegnatario dei beni mobili e immobili comunali per l’esercizio 2021. Dalla relazione emerge che l’atto presentato come conto giudiziale contiene l’elenco dei beni iscritti in inventario, per i quali il consegnatario non avrebbe un debito di custodia ma un mero obbligo di vigilanza.

Su questa base il magistrato istruttore ha concluso per la declaratoria di improcedibilità, non essendo riconoscibile all’atto la natura di conto giudiziale. La Procura regionale ha depositato le proprie conclusioni aderendo alla richiesta di improcedibilità e di restituzione degli atti all’amministrazione.

La Motivazione della Corte

La questione preliminare riguarda la perimetrazione della categoria degli agenti contabili consegnatari di beni tenuti alla resa del conto giudiziale e, in particolare, l’inclusione o meno dei consegnatari di beni immobili. Il Collegio muove dall’art. 178 del r.d. n. 827/1924, che annovera tra gli agenti contabili i consegnatari di generi, oggetti e materie, e dalle disposizioni degli artt. 22, 32 e 33 dello stesso regolamento, che riferiscono la consegna e il conto ai soli beni mobili.

Il riferimento decisivo è il d.P.R. n. 254/2002 che, all’art. 6, comma 1, distingue i consegnatari per debito di vigilanza, agenti amministrativi, dai consegnatari per debito di custodia, agenti contabili. Solo questi ultimi sono obbligati alla resa del conto giudiziale, mentre i primi vi sono estranei. La Corte richiama l’arresto della seconda Sezione d’Appello n. 963 dell’11 dicembre 2017, che afferma l’applicabilità del regolamento anche ai consegnatari degli enti locali.

Quanto all’art. 93 del T.U.E.L., che non precisa se la gestione riguardi beni mobili o immobili, il Collegio ne dà un’interpretazione sistematica, escludendo nozioni distinte per la contabilità statale e per quella degli enti locali. La figura del consegnatario presuppone un debito di materie, generi o oggetti esclusivamente mobili, con esistenze iniziali e rimanenze finali e un preciso obbligo restitutorio.

Il concetto di debito di custodia implica la presa in carico e lo scarico dei beni, risultando incompatibile con la gestione di beni immobili, come ribadito da diverse pronunce contabili richiamate. Nel caso concreto il conto contiene una elencazione generale di beni in inventario, tra i quali non sono univocamente individuabili beni mobili riferibili a una gestione di magazzino. Il convenuto è quindi qualificabile come semplice agente amministrativo, con conseguente improcedibilità del giudizio per mancanza dell’oggetto. Nessuna pronuncia sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *