Annullamento ex lege dei debiti fino a mille euro esclude il danno (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 299 del 04.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio ad istanza di parte in materia di contabilità pubblica, promosso dall’ente impositore nei confronti del concessionario della riscossione, l’annullamento automatico dei debiti di importo residuo inferiore a mille euro, affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010, disposto dall’art. 4 d.l. n. 119/2018, costituisce fatto estraneo alla condotta del concessionario, necessario e sufficiente da solo a cagionare la mancata entrata per l’ente creditore. Ne consegue l’esclusione del nesso eziologico tra l’inerzia dell’agente e il pregiudizio patrimoniale lamentato. La domanda risarcitoria per danno all’immagine, presupponendo una sentenza penale irrevocabile di condanna ai sensi dell’art. 51, comma 7, c.g.c., è inammissibile nel giudizio ad istanza di parte, potendo trovare ingresso solo nell’alveo della responsabilità erariale.
Il Fatto
L’ente gestore del trasporto pubblico locale, qualificato come società in house, aveva iscritto a ruolo una sanzione amministrativa pecuniaria per mancanza del titolo di viaggio, trasmettendo il carico al concessionario della riscossione. Quest’ultimo non aveva notificato la cartella, sicché il giudice di pace, su opposizione del trasgressore, aveva dichiarato prescritto il credito.
L’ente convenne allora il concessionario davanti al giudice di pace per l’inadempimento contrattuale; il giudice dichiarò il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice contabile. Il giudizio fu così riassunto davanti alla Corte dei conti, con richiesta di condanna per il mancato introito e per il danno all’immagine.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale, il Collegio afferma la propria giurisdizione. Le controversie tra ente impositore e concessionario, aventi ad oggetto la verifica dei reciproci rapporti di dare-avere, rientrano nella materia della contabilità pubblica e sono attratte alla Corte dei conti, secondo l’art. 103, comma 2, Cost. e la categoria residuale dei giudizi ad istanza di parte di cui all’art. 172, lett. d, c.g.c. Richiama sul punto Sezioni Unite n. 5569 del 2023, che aveva qualificato il patrimonio della società in house come pubblico e il conseguente danno come erariale.
È respinta l’eccezione di difetto di legittimazione attiva dell’ente. La domanda, pur formalmente risarcitoria, va riqualificata come verifica contabile dei rapporti di dare-avere, coincidendo in sostanza con i crediti non riscossi. Restano estranei al giudizio i profili di responsabilità amministrativa, riservati alla Procura erariale; per il principio di uguaglianza tra le parti sostanziali del rapporto, l’azione è esperibile anche a iniziativa dell’ente impositore.
Nel merito, il Collegio applica il principio della ragione più liquida e ritiene assorbente l’annullamento automatico dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti dal 2000 al 2010, disposto dall’art. 4 d.l. n. 119/2018, entrato in vigore il 24.10.2018. Il carico oggetto di causa rientra in tale perimetro e, osserva la Corte, sarebbe stato comunque annullato ex lege. La disposizione realizza un’operazione contabile di pulizia del magazzino, frutto di un ragionevole bilanciamento tra la modesta recuperabilità dei crediti vetusti e il dispendio gestionale.
Da ciò deriva l’insussistenza del nesso eziologico tra l’inerzia del concessionario e la mancata entrata: il fatto normativo sopravvenuto è idoneo da solo a causare il pregiudizio, con possibile carenza di interesse ad agire in concreto. La domanda patrimoniale è quindi rigettata perché infondata.
Quanto al danno all’immagine, il Collegio lo dichiara inammissibile: ai sensi dell’art. 51, comma 7, c.g.c., presuppone una sentenza penale irrevocabile di condanna e può essere azionato solo nell’alveo della responsabilità erariale, non nel giudizio ad istanza di parte. Le spese di lite sono compensate per la complessità della vicenda e la novità della questione.
Nota della Redazione
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