Conto giudiziale inesigibile se reso da chi non ha disponibilità giuridica (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 144 del 20.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di titoli azionari e di quote di partecipazione di società partecipate da enti locali non è il soggetto che ne ha la disponibilità materiale, bensì colui che ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i diritti dell’azionista. In mancanza di nomina di dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, tale veste spetta al sindaco, organo di vertice dell’amministrazione, come confermato dall’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016. Il conto giudiziale reso da un soggetto privo di tale qualità è improcedibile, non essendo il rendiconto riferibile all’agente contabile legittimato. Il conto deve inoltre esporre non solo consistenza e variazioni dei titoli, ma anche le modalità di esercizio della gestione e di attuazione delle direttive impartite dai titolari delle partecipazioni, restando dovuto anche per i titoli dematerializzati.

Il Fatto

La vicenda concerne il conto giudiziale per l’esercizio 2022 del consegnatario di azioni di una società partecipata da un Comune. Il rendiconto era stato reso dal direttore generale della stessa società partecipata.

Il magistrato designato all’esame del conto ha rimesso al Collegio, ai sensi degli artt. 145, comma 4, c.g.c., la preliminare valutazione sulla procedibilità del giudizio. Il dubbio nasceva da un orientamento contabile secondo cui la resa del conto spetta non al detentore materiale dei titoli, ma al soggetto che ne ha la disponibilità giuridica. Il Procuratore regionale ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità, non essendo il direttore generale qualificabile come consegnatario dei titoli azionari.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta una questione preliminare di natura processuale: se il giudizio sul conto sia procedibile quando il rendiconto proviene da un soggetto diverso dall’agente contabile legittimato. La risposta dipende dall’individuazione del consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione.

La giurisprudenza contabile, richiamata dal relatore, individua il consegnatario non in chi ha la disponibilità materiale dei titoli, ma in chi ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i poteri dell’azionista (sez. Toscana n. 349 del 2023, n. 127 del 2020 e n. 17 del 2010; sez. Veneto n. 99 del 2019 e n. 122 del 2017; sez. Molise n. 64 del 2017). Per il Comune, in assenza di dirigenti delegati alla gestione delle partecipazioni, tale veste è assunta dal sindaco, organo di vertice dell’amministrazione, come confermato dall’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016, secondo cui i diritti di socio degli enti locali sono esercitati dal sindaco o da un suo delegato (sez. Toscana n. 127 del 2020).

Il Collegio chiarisce la ragione sostanziale della regola: l’agente contabile consegnatario di azioni svolge un’attività di gestione, non di mera detenzione, rappresentando l’ente nelle riunioni societarie ed esercitando i diritti connessi alla partecipazione (sez. Toscana n. 20 del 2024 e n. 127 del 2020; sez. Veneto n. 99 del 2019). Da ciò deriva un preciso contenuto del rendiconto, che deve indicare non solo descrizione, consistenza in quantità e valore dei titoli all’inizio e alla fine dell’esercizio e motivo delle variazioni (sez. Veneto n. 122 del 2017 e n. 62 del 2012; sez. Molise n. 64 del 2017), ma anche le modalità di esercizio della gestione e di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle partecipazioni pubbliche (sez. Veneto n. 99 del 2019; sez. Molise n. 64 del 2017).

Coerentemente, la giurisprudenza ha ritenuto dovuto il conto giudiziale anche per i titoli dematerializzati, inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio e rispetto ai quali permane l’esigenza informativa sull’esercizio dei poteri di gestione (sez. Toscana n. 20 del 2024).

Sulla base di tali principi, poiché il conto era stato reso da un soggetto privo della qualità di consegnatario, il Collegio dichiara improcedibile il giudizio. Il tenore della pronuncia assorbe ogni questione sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *